Rottamazione-ter: l’estinzione del processo postula il perfezionamento della procedura amministrativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 10208 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 (cd. “rottamazione-ter”), l’estinzione del processo di cui al comma 6 della norma postula il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione, che presuppone la dichiarazione del contribuente di volersene avvalere rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate su numero e ammontare delle rate e relative scadenze, nonché la documentazione in giudizio dei pagamenti già effettuati. Ne consegue che non può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di cessazione della materia del contendere quando manchi la verifica dell’avvenuto pagamento da parte del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui contestava al contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di carni, un maggior imponibile per l’annualità d’imposta 2010. Il contribuente impugnava l’avviso e, nel corso del giudizio, presentava istanza di adesione alla definizione agevolata cd. “rottamazione-ter”, cui seguiva l’accettazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, riferita però alla sola cartella di riscossione provvisoria. Il giudice di primo grado emetteva sentenza di cessazione della materia del contendere.
L’Agenzia proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo che l’adesione alla procedura di definizione implicasse la rinuncia al ricorso giurisdizionale, con conseguente inoppugnabilità dell’avviso di accertamento anche per l’eventuale frazione residua della pretesa erariale. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del motivo con cui la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 e con l’art. 3 del d.l. n. 119/2018. Il giudice di seconde cure aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’appello, non considerando che la domanda di definizione agevolata aveva interessato esclusivamente la cartella di riscossione provvisoria e che l’estinzione del giudizio era stata richiesta solo con riferimento alla medesima cartella, senza alcuna rinuncia al ricorso pendente.
Richiamando la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20626 del 2024), la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 delinea una fattispecie di estinzione del processo che postula il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione. Tale perfezionamento richiede una sequenza procedimentale complessa: la dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso; la successiva comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e scadenze; la documentazione in giudizio dei pagamenti effettuati.
L’estinzione del processo non può pertanto discendere automaticamente dalla mera presentazione dell’istanza di adesione, ma richiede la verifica della completa attuazione della procedura. Nel caso di specie, mancava tale verifica dell’avvenuto pagamento da parte del contribuente. La Corte ne ha desunto che l’impugnazione proposta dall’Agenzia non potesse considerarsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese.
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