Il condomino danneggiato non è esonerato dal concorrere alle spese di riparazione del lastrico solare (Cass. civ. Sez. 2 n. 10321 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo di contribuire, “pro quota”, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni e alla rifusione dei danni cagionati. Tale obbligo trova la sua fonte nella comproprietà o nell’utilità del bene e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile. La sentenza definitiva di condanna del condominio non incide sulla regola generale di ripartizione degli oneri condominiali.
Il Fatto
Alcune condomine avevano convenuto in giudizio il condominio, che era stato condannato con sentenza definitiva all’integrale rifacimento del terrazzo e al risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione. Successivamente, l’assemblea aveva deliberato il riparto delle relative spese secondo il criterio previsto dall’art. 1126 c.c..
Le condomine avevano impugnato la delibera, ritenendo di non dover concorrere alla spesa in quanto danneggiate dall’ente condominiale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d’appello, riformando la decisione, ne aveva accolta l’impugnazione escludendo l’applicabilità del criterio di riparto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del condominio. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare, per cui il paradigma è quello dell’art. 2051 c.c. e che tale concorso di responsabilità va risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.
La Corte ha precisato che la giurisprudenza ha già affermato che il condomino che abbia subito un danno, pur assumendo la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, non è esonerato dall’obbligo di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni. Ciò si giustifica con la comproprietà dei beni comuni e con il nesso tra obbligo e proprietà, che permane e non viene eliso dalla condanna del condominio.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, applicando il principio di diritto secondo cui il condomino danneggiato non è esonerato dal contribuire alle spese di riparazione del lastrico solare.
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Nota della Redazione
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