Il 30% per l’omesso versamento TARI non può essere ridotto dal Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 12090 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione dell’avviso di accertamento, in materia di tributi locali, è sufficiente ove l’atto rechi l’indicazione della superficie accertata o della tariffa applicabile, senza necessità di enunciare le fonti probatorie o le indagini svolte, la cui prova può essere fornita dall’ente impositore nella successiva fase contenziosa. La copia pedissequa delle difese di parte nella motivazione della sentenza non ne determina la nullità se le ragioni della decisione sono chiare e attribuibili al giudice. In tema di TARI, riscossa in regime di autoliquidazione, la sanzione per omesso versamento è fissata nella misura del 30% dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, richiamato dal comma 695 della legge n. 147/2013, senza margini edittali tra minimo e massimo, con la conseguenza che il Comune non può modularla o eliminarla. La mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 di una delle imprese associate a un RTI non inficia gli atti, se l’impresa non iscritta ha svolto mere attività secondarie o di supporto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli per l’annualità 2018, relativo alla TARI e alla maggiorazione provinciale, per un importo complessivo di € 16.851,00. L’atto era stato emesso dopo che un precedente avviso di pagamento era stato parzialmente annullato, ed escludeva dalla tassazione un immobile occupato da altro soggetto passivo. La società contestava, tra l’altro, la mancata allegazione delle schede di sopralluogo alla base della maggiore superficie accertata, la legittimità del raggruppamento di imprese che aveva svolto i controlli e l’applicazione della sanzione. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello e la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso, rigettandoli. In primo luogo, ha chiarito che la sentenza che riproduce il contenuto di un atto di parte non è nulla, purché le ragioni della decisione siano chiare e attribuibili all’organo giudicante, non essendo richiesta l’originalità stilistica.
Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, la Corte ha ribadito la distinzione tra il piano motivazionale e quello probatorio. L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato se indica gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti che la giustificano, come la superficie e la tariffa. L’ente non ha l’onere di indicare le indagini svolte, potendo fornirne la prova in giudizio. Inoltre, la verifica va condotta secondo la disciplina dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, che per l’omesso versamento considera sufficiente l’indicazione della superficie o della tariffa, integrate dagli atti generali.
Sulla censura relativa al raggruppamento di imprese, la Corte ha precisato che la mancata iscrizione all’albo di una delle società associate non vizia gli atti, se questa ha svolto solo attività secondarie o di supporto, applicando la distinzione tra attività principali e accessorie che è venuta meno solo a seguito del d.m. n. 101/2022.
La Corte ha infine escluso la violazione dell’onere probatorio, essendo stato correttamente posto a carico del Comune l’onere di provare la maggiore superficie e valutata dal giudice di merito, in modo non sindacabile in sede di legittimità, la scheda di rilevazione redatta nel contraddittorio con la contribuente. Ha infine riconosciuto la correttezza dell’applicazione della sanzione del 30% per l’omesso versamento, in quanto misura fissa stabilita dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, richiamato dal comma 695 della legge n. 147/2013, senza possibilità di riduzione da parte dell’ente locale.
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Nota della Redazione
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