Errore revocatorio solo se percettivo, non di giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12219 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a fondare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione complessiva del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di attività di giudizio e non di verifica in fatto. La limitazione della revocazione al solo errore percettivo non viola gli artt. 24, 111 e 117 Cost., né gli artt. 6, 7 e 13 CEDU e l’art. 47 CDFUE, rispondendo l’esclusione di ulteriori impugnazioni per pretesi errori di valutazione all’esigenza primaria del conseguimento del giudicato.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2005 e 2006, emessi in relazione a contestazioni di operazioni ritenute fittizie nell’ambito di un meccanismo frodatorio. Dopo una prima pronuncia di annullamento con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, aveva nuovamente accolto le ragioni della contribuente.
Con ordinanza successiva, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che il giudice del rinvio non si era attenuto al dictum della precedente pronuncia di legittimità, avendo rimesso in discussione l’esistenza stessa della frode. Avverso tale ordinanza la società ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando un doppio errore di fatto percettivo nella ricostruzione dei limiti del giudizio di rinvio, con conseguente richiesta di rimessione alla Corte costituzionale o in via pregiudiziale alla CGUE.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il costante orientamento di legittimità secondo cui l’errore revocatorio deve consistere in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità. Deve trattarsi di una falsa percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
La doglianza proposta dalla società, lungi dall’evidenziare un errore di percezione, ha investito il sindacato svolto dalla Suprema Corte, la quale, attraverso una valutazione complessiva delle risultanze di causa, aveva ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al dictum della prima pronuncia di annullamento. La ricorrente ha dedotto, in definitiva, un errore di giudizio, tendendo a sollecitare un rinnovato esame dei motivi del ricorso dell’Agenzia e delle deduzioni formulate nel controricorso: attività, questa, valutativa e non percettiva, insuscettibile di essere censurata per il tramite della revocazione.
La Corte ha poi giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamando i principi fissati dalle Sezioni Unite n. 7484 del 2023: l’estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze di legittimità può essere operata solo dal legislatore, e non risulta irrazionale la scelta di riservare alla revocazione la correzione del solo errore di percezione. La limitazione risponde all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato e garantire la stabilità del diritto.
Con riguardo alla conformità con i principi del giusto processo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (cause Olimpiclub, Kobler e Kapferer) e della Corte europea dei diritti dell’uomo, escludendo che gli artt. 6 e 13 CEDU contengano disposizioni contrastanti con la regola che esclude la revocazione per errori di giudizio. L’esclusione non reca alcun vulnus al principio di effettività della tutela, poiché la definitività delle decisioni consegue all’esaurimento di un sistema ordinato ma predefinito di mezzi processuali.
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Nota della Redazione
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