Notifica della cartella da PEC non in elenchi: vale se lo scopo è raggiunto (Cass. civ. Sez. 5 n. 12691 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica eseguita da un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto. La regola più stringente dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre per le notifiche verso la P.A. è utilizzabile anche l’indice di cui all’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005. Una maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non anche del mittente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per IRPEF 2018, a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non ricompreso nei pubblici registri. Il contribuente impugnava la cartella deducendo il difetto di notifica. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso e, sul gravame, la Corte di secondo grado della Campania confermava la decisione. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla dedotta inesistenza della notifica per provenienza da un indirizzo PEC non certificato. Richiamando le Sezioni Unite n. 15979 del 2022, la Corte afferma che la notifica a mezzo PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La regola di maggiore rigidità formale, prevista per le notifiche degli avvocati, non si estende alle notifiche della Pubblica Amministrazione, per le quali può essere utilizzato anche l’indice di cui all’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005.
Nel caso di specie, la Corte ritiene pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica: l’indirizzo di provenienza conteneva il dominio pec.agenziariscossione.gov.it, rendendo chiara la riferibilità all’ente, e la casella di destinazione risultava attiva nell’indice INI-PEC. La notifica, pertanto, non ha leso il diritto di difesa del destinatario.
Il primo motivo, relativo alla mancata partecipazione del ricorrente all’udienza di discussione di primo grado, viene dichiarato assorbito e comunque inammissibile, stante la manifesta infondatezza del ricorso originario, fondato esclusivamente sulla dedotta nullità della notifica.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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