Efficacia della contrattazione aziendale pregressa e nuovo assunto nel conferimento di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12817 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, vigente presso una società conferente un ramo d’azienda, non si estende automaticamente ai lavoratori assunti dalla società conferitaria successivamente all’operazione straordinaria. L’efficacia erga omnes di tale contrattativa nei confronti dei nuovi assunti richiede un fondamento normativo specifico o una comprovata volontà datoriale in tal senso, da accertarsi attraverso una corretta interpretazione delle fonti negoziali regolata dagli artt. 1362 ss. c.c. Il relativo accertamento, se condotto dal giudice di merito secondo i canoni ermeneutici legali, è insindacabile in sede di legittimità. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può investire la valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’utilizzo di prove non dedotte o la violazione delle prove legali.
Il Fatto
La società Tiemme S.p.A. era stata costituita nel 2010 mediante il conferimento delle aziende di trasporto pubblico locale di quattro società toscane, tra cui la Tra.In S.p.A., con conseguente trasferimento dei lavoratori allora in forza ai sensi dell’art. 2112 c.c. I lavoratori ricorrenti, però, erano stati assunti successivamente a tale aggregazione: prima con contratti a termine e poi a tempo indeterminato dal dicembre 2015, con applicazione del solo trattamento previsto dal CCNL, integrato da alcune voci accessorie riconosciute unilateralmente dall’azienda. La Corte d’appello di Firenze aveva escluso il diritto dei lavoratori all’applicazione del trattamento collettivo di secondo livello già vigente presso la società conferente Tra.In S.p.A., ritenendo invece legittimi i trattamenti applicati dalla società conferitaria e l’accordo sindacale aziendale del febbraio 2016 per i nuovi assunti. I lavoratori ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso e li ha respinti, confermando integralmente la sentenza impugnata. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’interpretazione dei contratti aziendali, poiché i ricorrenti non avevano specificamente indicato la regola ermeneutica violata dal giudice di merito né le ragioni per cui da essa ci si sarebbe discostati. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene al giudizio di fatto, ma solo la verifica del rispetto delle regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., richiamando il principio consolidato per cui il giudice di merito può limitarsi al tenore letterale solo quando questo riveli con chiarezza univoca la volontà delle parti, dovendo altrimenti ricostruire l’intenzione dei contraenti in un percorso circolare che consideri anche la condotta complessiva e la causa concreta dell’accordo.
La Corte ha poi valutato la censura relativa all’art. 8 del d.l. n. 138/2011 e all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, ritenendola non fondata. Ha osservato che l’invocazione di tali fonti era avvenuta tardivamente e che i lavoratori non avevano allegato in modo specifico i fatti costitutivi dell’efficacia erga omnes, ossia l’approvazione a maggioranza dei contratti aziendali. In ogni caso, la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione insindacabile, sia la mancanza di tali condizioni sia la circostanza che la società non aderiva a Confindustria, requisito necessario per l’applicazione dell’Accordo Interconfederale.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2077 c.c. per l’asserita illegittimità dei contratti individuali, la Cassazione ha ritenuto l’assunto corretto: la Corte d’appello aveva affrontato il tema escludendo l’esistenza di un contratto collettivo aziendale vincolante per i nuovi assunti, e tale valutazione, rendendo non applicabile la norma, era coerente.
Infine, la Corte ha disatteso le doglianze in ordine alla comparazione tra l’accordo sindacale del febbraio 2016 e i precedenti trattamenti, nonché quelle relative alla motivazione della sentenza, ritenendo il percorso argomentativo del giudice di merito del tutto intellegibile e privo dei vizi denunciati. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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