La compilazione del quadro RQ per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione costituisce opzione negoziale irretrattabile, non emendabile come mero errore materiale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14556 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi, con l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni immobili ai sensi dell’art. 15, commi da 16 a 23, del d.l. n. 185/2008, integra l’esercizio di un’opzione negoziale per un regime fiscale alternativo. Tale opzione costituisce una dichiarazione di volontà irretrattabile, che non può essere emendata ai sensi della disciplina sull’emendabilità delle dichiarazioni di scienza. L’errore nella compilazione del quadro può essere fatto valere solo se il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore stesso, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. L’eccezione concernente le conseguenze dell’avvenuto pagamento della cartella di pagamento non è rilevabile d’ufficio, dovendo essere proposta dalla parte nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente una cartella di pagamento avente ad oggetto l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni immobili, ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 185/2008, per aver la società omesso il versamento dell’importo indicato a tale titolo nel quadro RQ della dichiarazione Unico 2009. La società aveva rivalutato i beni immobili risultanti dal bilancio ai soli fini civilistici, ma aveva compilato il quadro RQ indicando l’imposta sostitutiva poi non versata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo la compilazione del quadro RQ un mero errore materiale, con conseguente esclusione dell’esercizio dell’opzione. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi affetta da errori materiali. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuto pagamento della cartella. L’eccezione era stata proposta dall’Agenzia solo in appello e, non rientrando tra le questioni rilevabili d’ufficio, doveva considerarsi tardiva. Il pagamento della cartella, infatti, può integrare un comportamento fondato sulla mera volontà di evitare le spese di precetto e di esecuzione, e non necessariamente sull’acquiescenza alla pretesa tributaria.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la compilazione del rigo RQ41 indica la volontà della parte di applicare l’imposta sostitutiva a seguito della rivalutazione. Tale compilazione consente di ritenere che la società abbia attribuito rilevanza fiscale alla rivalutazione operata nelle scritture contabili, costituendo espressione dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva. L’opzione si configura, quindi, come una dichiarazione negoziale irretrattabile, non riconducibile alla disciplina delle mere dichiarazioni di scienza emendabili.
La Corte ha precisato che la regola dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi opera solo per le dichiarazioni di scienza, mentre per le opzioni negoziali errate od omesse il contribuente deve dimostrare l’errore essenziale ed obiettivamente riconoscibile. Ha richiamato il proprio orientamento (Cass. sez. 5, n. 29766/2025) secondo cui la dichiarazione negoziale è irretrattabile, nonché i precedenti (Cass. n. 24168/2025, Cass. n. 8205/2025, Cass. n. 8203/2025) e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13378/2016, limitata alle dichiarazioni di scienza.
Il giudice di merito non aveva verificato se sussistessero elementi per desumere che la società non avesse esercitato l’opzione fiscale, né aveva accertato se fosse stata fornita la prova dell’errore essenziale e obiettivamente riconoscibile. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo, relativo alla motivazione sull’assenza di pregiudizio per l’Erario, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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