Interpretazione del bando e insindacabilità delle scelte di merito nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 14613 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del bando di gara, come quella di ogni atto negoziale, si sottrae al sindacato di legittimità quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia plausibile e adeguatamente motivata, non potendosi in sede di cassazione sovrapporre un diverso significato in assenza dell’indicazione dei parametri ermeneutici violati. Il motivo che solleciti una simile operazione è inammissibile. È altrettanto inammissibile il motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deduca l’omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso in considerazione il fatto storico, ancorché non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il Fatto
Un consorzio imprenditoriale chiedeva alla Regione il riconoscimento di un contributo per l’allestimento di una struttura promozionale all’estero, concesso a valere su un bando regionale. A seguito della revoca del beneficio, il consorzio agiva in giudizio. Sia il tribunale sia la corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo non rendicontabili le spese sostenute per personale non iscritto a libro matricola e per fatture emesse da una società esterna in modo cumulativo. La Corte territoriale escludeva altresì la rilevanza di un’ulteriore voce di spesa, non idonea a raggiungere la soglia minima prevista per l’accesso al contributo. Il consorzio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, tutti incentrati sull’interpretazione delle clausole del bando e sulla valutazione del comportamento della pubblica amministrazione.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la Suprema Corte ha osservato che il ricorrente, pur invocando formalmente il vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., non ha in realtà censurato la mancanza di una motivazione, ma ha proposto una lettura alternativa dell’art. 7 del bando, volta ad estendere l’area dei costi ammissibili. Tale operazione, secondo la Corte, è inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ritenere la motivazione della sentenza impugnata idonea, in quanto basata sull’univoco tenore letterale della disposizione e sulla corretta esegesi dell’istituto del libro matricola, operata anche attraverso il richiamo alla normativa previdenziale.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del bando di gara non può essere censurata in cassazione se non si deducono specifici profili di violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. La mera prospettazione di una diversa soluzione, ancorché astrattamente possibile, non integra il vizio di violazione di legge.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha ammesso che la Corte d’appello ha tenuto conto della comunicazione inviata dal consorzio alla Regione. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo postula che il fatto storico non sia stato affatto considerato dal giudice di merito. Nel caso di specie, tale condizione non ricorre, essendo il fatto stato oggetto di valutazione.
La conseguenza è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del consorzio alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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