Il giudice deve sempre esaminare la domanda di disapplicazione dell’atto amministrativo (Cass. civ. Sez. 1 n. 14616 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario, ex art. 5, all. E, legge n. 2248/1865, non richiede un’istanza di parte tempestiva, poiché costituisce un dovere d’ufficio del giudice. Quando il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato solo un controllo formale, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, non degradabile da un provvedimento di revoca adottato al di fuori dei presupposti dell’autotutela. La domanda di disapplicazione proposta con l’atto introduttivo del giudizio non può essere dichiarata inammissibile per la sola circostanza che la sua illustrazione sia stata sviluppata solo nella comparsa conclusionale; la mancata pronuncia su tale domanda integra una violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La società, beneficiaria di un contributo regionale per l’innovazione e lo sviluppo concesso ai sensi dell’art. 5 della legge regionale della Campania n. 12 del 2007, vedeva revocare l’agevolazione con decreto della Giunta regionale. Il provvedimento di revoca era fondato sull’avviso di avvio della procedura, che escludeva l’ammissibilità degli investimenti iniziati prima della comunicazione della concessione, in contrasto con il disciplinare che li riteneva ammissibili se avviati dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale rigettava le domande della società, ritenendo legittimo l’avviso. La Corte d’appello confermava la decisione, ma dichiarava l’appello inammissibile, sul rilievo che la richiesta di disapplicazione dell’avviso era stata formulata solo in comparsa conclusionale e non nella prima udienza ex art. 183 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando la contraddittorietà tra la lettura della comparsa conclusionale operata dal giudice di merito e il contenuto effettivo dell’atto introduttivo del giudizio.
Dall’esame degli atti è emerso che la richiesta di disapplicazione dell’avviso era stata formulata sin dal ricorso introduttivo depositato dalla società, in via subordinata rispetto alle domande di accertamento della decadenza e di annullamento del provvedimento di revoca. La comparsa conclusionale aveva solo illustrato quanto già dedotto nell’atto di citazione, senza introdurre alcuna nuova domanda. Il giudice di merito, ritenendo tale richiesta tardiva e omettendo di esaminarla, ha quindi violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La Corte ha inoltre precisato, in via generale, che quando il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato esclusivamente un controllo formale, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale è tenuto a esercitare il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 5, all. E, legge n. 2248/1865. Il provvedimento di revoca adottato fuori dai presupposti dell’autotutela non degrada il diritto in interesse legittimo.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’esame della domanda di disapplicazione nel merito.
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Nota della Redazione
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