Inammissibilità del ricorso tributario non rilevabile d’ufficio in cassazione se comporta accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 15157 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, dell’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione del ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nell’elaborazione giurisprudenziale che ne ha precisato la portata, è preclusa quando l’eccezione venga sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione e il suo esame implichi un accertamento in fatto, come quello relativo alla data di notificazione del ricorso originario e a quella del suo deposito.
Il Fatto
Il contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di intimazione notificato dall’agente della riscossione in relazione a ventuno cartelle di pagamento prodromiche. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso, limitatamente ai crediti portati da quattro cartelle, ritenendoli prescritti.
La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello dell’agente della riscossione, respinse il gravame. L’agente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’agente della riscossione deduceva la violazione degli artt. 16, 20 e 22 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, il cui deposito sarebbe avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione.
La Cassazione ha chiarito che, sebbene l’inammissibilità sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, la pronuncia è preclusa quando l’eccezione sia sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità e il suo esame richieda un accertamento in fatto. Nella specie, la ricorrente non ha dedotto di aver mai sollevato la questione nei gradi di merito, riconoscendo anzi che essa non era stata oggetto di eccezione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla dedotta nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla mancata notificazione di otto cartelle, la Corte ha osservato che la CTR aveva specificamente affrontato la doglianza, evidenziando la carenza di un concreto interesse, poiché l’accoglimento parziale del ricorso era dipeso dalla prescrizione dei crediti e non dalla mancata notifica.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.