Efficacia revocatoria e trascrizione del fallimento: rimedi alternativi non esclusivi (Cass. 1 n. 15490 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 64, comma 2, l. fall., nell’attribuire al curatore la facoltà di acquisire i beni oggetto di atti a titolo gratuito mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, non configura un rimedio esclusivo, né preclude alla procedura di agire direttamente in giudizio per ottenere una sentenza che accerti l’inefficacia relativa dell’atto. L’omesso esame di un’eccezione processuale non integra il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ., ma può rilevare solo come error in procedendo, ove la questione sia stata decisa implicitamente. Il motivo di ricorso per cassazione che censura un’argomentazione svolta ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse, non costituendo tale argomentazione una ratio decidendi.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, su ricorso ex art. 702-ter cod. proc. civ. proposto dalla curatela, aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 64 l. fall. di una donazione compiuta dal fallito in favore delle figlie due anni prima della dichiarazione di fallimento, con riserva del diritto di abitazione su alcuni immobili. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, rigettando il gravame del fallito, il quale sosteneva che il curatore avrebbe dovuto avvalersi esclusivamente del meccanismo stragiudiziale della trascrizione e che difettasse, in ogni caso, l’interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dapprima respinto i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione alla carenza di interesse ad agire. Sul primo, la Corte ha chiarito che il mancato esame di una questione processuale non integra il vizio di omessa pronunzia, configurabile solo per le domande di merito, potendo al più determinare una nullità della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., sempre che la questione non sia stata decisa implicitamente.
Sul secondo, la Corte ha ribadito che l’art. 64, comma 2, l. fall. attribuisce al curatore una peculiare facoltà di acquisizione mediante trascrizione, ma non gli preclude di avvalersi dei rimedi ordinari. Il curatore dispone di due strumenti alternativi: l’acquisizione immediata all’attivo tramite trascrizione, con eventuale fase contenziosa posticipata, oppure l’azione di merito volta all’accertamento dell’inefficacia ex lege dell’atto.
Quanto al terzo e quarto motivo, incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nell’interpretazione della domanda, la Corte li ha ritenuti rispettivamente infondato e inammissibile. Il richiamo all’art. 64 l. fall. contenuto nel ricorso introduttivo è stato correttamente valutato come indice della volontà di conseguire la declaratoria di inefficacia relativa. La censura della parte dell’argomentazione svolta ad abundantiam è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non trattandosi di ratio decidendi.
Infine, il quinto motivo, relativo all’omesso esame della totalità del patrimonio del fallito, è stato dichiarato inammissibile per la genericità delle deduzioni difensive, prive di qualsivoglia indicazione documentale circa l’esistenza di ulteriori attività patrimoniali, quale le partecipazioni societarie. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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