Opposizione recuperatoria a cartella: tempestività della citazione notificata entro trenta giorni (Cass. civ. Sez. 2 n. 15602 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che siano invece introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali propri, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, la quale opera solo “pro futuro”. Nell’opposizione cosiddetta recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative, la tempestività della domanda proposta con citazione si valuta con riguardo alla data di notifica della citazione stessa, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, e non alla data di iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento per una somma dovuta a seguito di sanzioni amministrative, deducendo l’omessa notificazione degli atti presupposti. Il Giudice di Pace dichiarava la domanda tardiva e inammissibile. Il Tribunale, adito in sede di appello, rigettava il gravame, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e qualificando l’opposizione come tardiva, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduce la violazione ed errata applicazione del termine di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 758 del 2022. Tale principio chiarisce che, nei procedimenti regolati dal d.lgs. n. 150/2011 che richiedono la forma del ricorso, l’instaurazione del giudizio con atto di citazione è comunque corretta se la citazione è notificata tempestivamente, producendo l’atto gli effetti sostanziali e processuali propri, fatti salvi le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto.
La Corte evidenzia che la sanatoria derivante dall’uso della forma errata è piena e non richiede una pronuncia giudiziale di mutamento del rito, la quale, ove emanata, opera esclusivamente per il futuro. Pertanto, nel caso di opposizione recuperatoria introdotta con citazione anziché con ricorso, rileva la data di notifica della citazione, mentre nell’ipotesi inversa di ricorso depositato in luogo della citazione, assume rilievo la data di deposito del ricorso.
Nel caso di specie, la cartella risulta notificata in data 8 gennaio 2020 e la citazione è stata notificata via PEC in data 14 gennaio 2020, quindi entro il termine di trenta giorni. L’iscrizione a ruolo, avvenuta successivamente, è irrilevante ai fini della tempestività. La Corte giudica quindi fondato il motivo di ricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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