La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve indicare l’immobile (Cass. civ. Sez. 5 n. 17168 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, deve contenere esclusivamente l’indicazione del credito tributario e non anche quella dell’immobile su cui l’agente della riscossione procederà all’iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore. L’individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare. La motivazione per relationem della sentenza di appello non determina la nullità della pronuncia quando la sua lettura combinata con il provvedimento richiamato consenta di comprendere le ragioni della decisione. Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il provvedimento richiesto sia implicito nella decisione di rigetto. È inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ed è invalida la procura conferita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione a un avvocato del libero foro per il giudizio di legittimità, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuente, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione per un debito complessivo, e delle relative quattordici cartelle esattoriali emesse per la riscossione di crediti erariali e di tasse automobilistiche regionali. Nelle more del giudizio di merito, all’agente della riscossione è subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con due distinti controricorsi assistiti da avvocati del libero foro.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, che aveva dedotto l’omessa notificazione delle cartelle esattoriali, la prescrizione del credito e la nullità del preavviso per il difetto di motivazione. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. La contribuente proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate depositava un controricorso tardivo e la Regione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, termine calcolato ai sensi dell’art. 155 commi 4 e 5 cod. proc. civ. Ha altresì dichiarato inammissibili i controricorsi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’invalidità della procura conferita al difensore del libero foro, in quanto il Protocollo del 22 giugno 2017 e la giurisprudenza di legittimità riservano all’Avvocatura dello Stato la difesa dell’ente nel giudizio di cassazione, salvo il caso di conflitto, indisponibilità o apposita delibera, condizioni non ricorrenti nel caso di specie.
Esaminando il merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del preavviso ipotecario per mancata indicazione dei beni. Il vizio di omessa pronuncia presuppone l’assenza di qualsiasi provvedimento sulla domanda e non è configurabile quando la statuizione è, per logica, implicita nella decisione di rigetto del gravame.
La Corte ha poi valutato il motivo concernente la motivazione apparente della sentenza di appello, resa per relationem alla pronuncia di primo grado. Ha precisato che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, dalla lettura combinata delle due sentenze emerge che i giudici di merito hanno accertato la ritualità della notificazione delle cartelle e la regolarità formale dell’atto impositivo: la motivazione per relationem non comporta nullità se consente di comprendere le ragioni della decisione. La Corte ha inoltre confermato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, ha contenuto informativo e non deve indicare l’immobile oggetto della futura iscrizione, la cui individuazione è necessaria solo al momento della costituzione del diritto reale di garanzia.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di violazione di legge concernente la notifica delle cartelle, poiché la censura mirava a sollecitare una rivisitazione del giudizio di merito sulla regolarità delle notifiche, e il motivo sulla prescrizione, per difetto di specificità. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con conseguente obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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