Contratto di sconto bancario e mancata allegazione della data del rapporto (Cass. civ. Sez. 1 n. 17438 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità del contratto di sconto bancario per difetto di forma scritta, quando il ricorrente ometta di indicare l’epoca di instaurazione del rapporto contrattuale, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. L’indicazione è indispensabile per valutare la disciplina applicabile ratione temporis, atteso che, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993, trovano applicazione le norme anteriori e che, anteriormente alla l. n. 154/1992, non era richiesto un obbligo di documentazione scritta per il perfezionamento della convenzione di sconto.
Il Fatto
La società e alcuni fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per l’esposizione debitoria su un conto corrente e per operazioni di sconto di effetti cambiari. Gli opponenti deducevano la nullità del contratto di sconto e delle relative pattuizioni per difetto di forma scritta, nonché la nullità dei contratti di fideiussione. Il Tribunale, dopo una consulenza tecnica contabile, revocava il decreto e rideterminava il credito. La Corte d’appello, in parziale riforma, condannava gli appellanti al pagamento di una minor somma, disattendendo le censure relative alla mancata produzione del contratto di sconto.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1350 n. 4 c.c., sostenendo che, essendo il contratto di sconto un contratto tipico ex art. 1858 c.c., la sua nullità per difetto di forma scritta avrebbe travolto anche gli interessi e le commissioni applicate dalla banca. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto la censura inammissibile.
Il difetto risiede nell’assoluta genericità del motivo, che non forniva alcuna indicazione circa la data di instaurazione del rapporto di conto corrente sul quale era appoggiato il servizio di sconto. Tale dato era invece essenziale, poiché la normativa sulla forma dei contratti bancari ha natura non retroattiva.
La Corte ha chiarito che, da un lato, l’art. 161, comma 6, TUB dispone che i contratti già conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori; dall’altro, che prima della l. n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria non sussisteva un obbligo di documentazione scritta per il perfezionamento della convenzione di sconto, come confermato dai precedenti citati (Cass. n. 4210/1985 e Cass. n. 9896/2019).
Pertanto, avendo i ricorrenti invocato la nullità del contratto per violazione della normativa successiva, senza precisare l’epoca di conclusione del rapporto, il motivo non poteva essere scrutinato nel merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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