La quietanza rilasciata da soggetto apparente è riferibile alla società (Cass. civ. Sez. 2 n. 17641 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scrittura privata proveniente da una società, l’onere del disconoscimento della sottoscrizione grava sul legale rappresentante dell’ente, senza che occorra l’adesione o la conferma della persona fisica che, quale suo organo o in forza del principio dell’apparenza, abbia materialmente sottoscritto il documento. La società è pertanto legittimata a disconoscere la quietanza rilasciata da un soggetto che, pur privo di un formale rapporto organico, abbia agito in suo nome e per conto, rendendo necessario per la controparte, che intenda avvalersi del documento, instaurare il procedimento di verificazione ex artt. 216 e 217 c.p.c., assolvendo al relativo onere probatorio. La censura concernente la valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei tassativi casi di errore di diritto nella valutazione della prova. La denuncia dei vizi nella vendita è atto giuridico in senso stretto, libero nella forma, ma deve essere rivolta al venditore o a soggetti autorizzati a riceverla, gravando sull’acquirente l’onere di provarne la tempestività.
Il Fatto
La società fornitrice di un camino otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del prezzo. L’acquirente opponeva il provvedimento, deducendo di aver già versato una somma nelle mani di un soggetto presentatosi quale amministratore della società e di aver riscontrato un vizio del bene al momento della consegna, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ma il Tribunale, pronunciando sull’appello della fornitrice, la accoglieva, ritenendo non assolto l’onere della verificazione della quietanza e non provata la tempestiva denuncia del vizio. L’acquirente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla riferibilità della quietanza alla società e alla valutazione delle prove. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che il legale rappresentante della società è legittimato a disconoscere la sottoscrizione di un documento che si assume proveniente dall’ente, anche se materialmente sottoscritto da un soggetto diverso che abbia agito in nome e per conto della società in base al principio dell’apparenza. In tal caso, la parte che intenda avvalersi del documento deve proporre istanza di verificazione, dimostrando con i mezzi ordinari di prova l’esistenza, il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione. La Corte ha inoltre escluso che la censura sull’omessa valutazione delle prove testimoniali potesse essere scrutinata, poiché la ricorrente si era limitata a sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente l’accertamento della decadenza per mancata denuncia del vizio ex art. 1495 c.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La ricorrente contestava la ricostruzione del giudice di merito sulla riferibilità della denuncia al venditore. La Corte ha ricordato che la denuncia è atto a forma libera, ma deve essere rivolta al venditore o a soggetti autorizzati a riceverla. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato che dalla prova testimoniale non era emerso che la segnalazione del difetto fosse stata comunicata a soggetti legittimati a riceverla. La censura, pertanto, si risolveva in una mera richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito e come tale è stata ritenuta inammissibile.
Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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