Minaccia di far valere un diritto e vantaggio ingiusto: accertamento rimesso al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 17739 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia di far valere un diritto configura la violenza morale invalidante il consenso ai sensi dell’art. 1438 c.c. solo se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, ossia un risultato abnorme, iniquo ed esorbitante dall’oggetto del diritto esercitato. L’accertamento dell’abnormità o iniquità del vantaggio è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione ove congruamente motivato. La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non può riguardare singoli elementi istruttori o deduzioni difensive, ma solo fatti storici in senso proprio, mentre il vizio ex art. 115 c.p.c. sussiste per l’utilizzo di prove d’ufficio e non per la diversa valutazione delle prove di parte.
Il Fatto
Una contribuente aveva citato in giudizio il fratello per ottenere l’accertamento della nullità, o in subordine l’annullamento per violenza morale, di una procura a vendere un terreno, con condanna al risarcimento del danno. L’originario convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per lite temeraria. Dopo l’interruzione del processo per il decesso del convenuto, la causa era proseguita nei confronti dell’erede. Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice e la condannava ex art. 96 c.p.c.; la Corte d’appello, dopo un primo grado di appello dichiarato inammissibile e cassato in sede di legittimità, annullava la condanna per lite temeraria ma confermava il rigetto delle domande, escludendo la configurabilità della violenza morale. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rubricato per violazione degli artt. 1434 e 1435 c.c. e per omesso esame di fatti decisivi. Quanto al vizio di violazione di legge, la ricorrente non aveva indicato alcuna affermazione in diritto della sentenza impugnata che contrastasse con le norme invocate, limitandosi a prospettare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui la minaccia di far valere un diritto è illecita solo se miri a un vantaggio ingiusto e ha precisato che la valutazione della relativa abnormità è propria del giudice di merito.
In relazione alla censura di omesso esame, la Corte ha escluso che la mancata valutazione di singoli elementi istruttori possa integrare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che tale norma concerne esclusivamente l’omesso esame di veri e propri fatti storici, e non di questioni, deduzioni difensive o materiali di causa. Nella specie, la condotta complessiva dell’originario convenuto era stata comunque valutata dal giudice di merito, con conseguente richiesta inammissibile di revisione della ricostruzione del fatto.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e nuovamente all’omesso esame, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza relativa alla diversa forza di convincimento attribuita alle prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità del travisamento della prova, che richiede un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa e non sulla sua valutazione, come invece prospettato dalla ricorrente.
La Corte ha infine applicato l’art. 360-bis c.p.c., trattandosi di ricorso “inconsistente” avverso una pronuncia conforme alla giurisprudenza di legittimità, e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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