Inammissibile il ricorso per omessa allegazione degli atti del giudizio di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 17897 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta l’opposizione al decreto di espulsione, qualora il ricorrente denunci l’omessa valutazione del radicamento sociale e familiare sul territorio dello Stato ma ometta di produrre, unitamente al ricorso, gli atti di parte del primo grado e i documenti in essi richiamati, dai quali soli potrebbe emergere la fondatezza delle proprie deduzioni. La mancata allegazione di tali atti impedisce alla Corte di verificare la decisività dei fatti prospettati. La condanna al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., consegue alla decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
Il Fatto
Il giudice di pace di Catanzaro rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente, cittadino del Gambia, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Il giudice di merito rilevava la mancata dimostrazione dei presupposti per la revoca del provvedimento, ritenendo la documentazione prodotta non idonea a supportare la richiesta. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 per la lesione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU e l’omessa valutazione della propria pericolosità sociale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del medesimo T.U.I., lamentando che questa era stata desunta esclusivamente dai precedenti penali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli tra loro connessi, e li ha dichiarati inammissibili. Il fondamento della decisione risiede nella mancata allegazione, da parte del ricorrente, degli atti di parte del primo grado e dei documenti in essi richiamati, ivi incluso il decreto prefettizio di espulsione, dai quali soltanto sarebbe stato possibile desumere l’esistenza di un radicamento socio-economico sul territorio italiano.
La Corte ha osservato che il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto produrre tali documenti per consentire la verifica della fondatezza delle proprie doglianze. Al contrario, egli aveva inizialmente omesso tale produzione, limitandosi a depositare solo in un secondo momento, con la richiesta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., un’attestazione di assunzione lavorativa. Tale produzione tardiva non è stata ritenuta sufficiente a sanare il vizio.
La decisione si pone in linea con la proposta di definizione anticipata formulata dal giudice relatore, che aveva già rilevato l’inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso. L’inammissibilità è stata pertanto dichiarata per l’impossibilità di valutare la decisività dei fatti denunciati, in assenza degli elementi necessari.
In considerazione della conformità della decisione al contenuto della proposta di definizione anticipata, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 380-bis e 96 cod. proc. civ. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in considerazione della mancata costituzione della parte intimata.
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Nota della Redazione
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