Operazioni oggettivamente inesistenti: onere della prova e sindacato del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 14594 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, tra cui l’assenza di una idonea struttura organizzativa in capo all’emittente. Il contribuente, al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi, ha l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale prova essere assolta con la mera esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, strumenti di regola utilizzati proprio per simulare la realtà dell’operazione. Le dichiarazioni raccolte in un diverso processo, anche penale, possono essere poste dal giudice tributario a fondamento del proprio convincimento, purché sottoposte a una autonoma valutazione (Cass. n. 6918/2013). La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora il giudice di merito abbia erroneamente individuato il petitum, annullando integralmente un atto impositivo avverso il quale il contribuente aveva prestato acquiescenza solo su alcuni profili.
Il Fatto
In esito a una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava a una società due avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015. L’ufficio contestava la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA relativamente a fatture emesse da una diversa società, ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, e recuperava a tassazione anche un saldo negativo di cassa. La contribuente impugnava gli atti, incentrando le proprie contestazioni esclusivamente sul rilievo delle operazioni inesistenti e prestando acquiescenza sugli altri profili accertativi.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso in relazione alla indeducibilità dei costi, confermando l’inesistenza oggettiva delle fatture. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, invece, accoglieva l’appello della società, annullando integralmente gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, avente a oggetto la violazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, relativo all’assunzione diretta della prova testimoniale. Ha chiarito che la norma si applica solo all’assunzione testimoniale dinanzi al giudice tributario e non preclude l’utilizzo di dichiarazioni raccolte in altro giudizio, purché queste siano sottoposte a una autonoma valutazione del giudice. Nel caso di specie, le dichiarazioni erano state correttamente apprezzate come elementi indiziari, unitamente ad altri, per escludere la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi posti dall’ufficio a fondamento dell’accertamento.
Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ravvisando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere all’onere probatorio mediante presunzioni semplici, come la mancanza di una struttura aziendale idonea in capo all’emittente. Solo a fronte di tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni. Il giudice di merito aveva obliterato gli elementi indiziari offerti dall’ufficio, qualificando come irrilevanti circostanze che, al contrario, sono idonee a fondare la pretesa tributaria. In particolare, la cattiva condotta fiscale dell’emittente, la mancanza di una sede operativa e l’utilizzo anomalo del contante sono stati indicati come indici sintomatici dell’inesistenza delle operazioni.
La Corte ha infine accolto il quarto motivo, censurando la sentenza per ultra petizione. L’annullamento integrale degli avvisi di accertamento, disposto dal giudice di merito, si poneva in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. La contribuente aveva infatti impugnato gli atti solo con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, prestando acquiescenza ai rilievi concernenti il saldo negativo di cassa. Il giudice di appello, annullando gli atti nella loro interezza, aveva quindi statuito oltre i limiti della domanda, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tale vizio è sindacabile in cassazione in quanto l’inesatta individuazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente all’individuazione del petitum.
In accoglimento dei motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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