Il giudicato sulla responsabilità per la revoca dell’incarico preclude la rimessione in discussione dell’imputabilità del credito nella LCA dell’ente strumentale (Cass. civ. Sez. 1 n. 17997 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere utilizzato come sede per contestare la sentenza di merito passata in giudicato che ha accertato la responsabilità del debitore, poiché il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della decisione e fatti salvi solo quelli sopravvenuti. La circostanza che il risarcimento del danno sia liquidato attraverso rate mensili non implica che l’obbligo risarcitorio sorga in epoche successive al fatto generatore, ma costituisce una mera tecnica di quantificazione del pregiudizio. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, prospetti una diversa imputabilità soggettiva del credito per il periodo successivo alla riorganizzazione dell’ente debitore.
Il Fatto
L’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa aveva proposto opposizione avverso il decreto che ne aveva disposto la condanna al pagamento di un credito risarcitorio in favore di una lavoratrice. La pretesa della creditrice traeva origine da una sentenza del Tribunale di Catania, passata in giudicato, che aveva dichiarato l’illegittimità della revoca dell’incarico professionale e determinato il danno nella misura mensile di € 2.166,73 a decorrere dal 2011.
Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accolto la domanda della lavoratrice ritenendo il credito risalente ad epoca precedente al riordino della CRI e, pertanto, riconducibile all’indebitamento pregresso di cui l’ente strumentale deve rispondere. Avverso tale decisione l’ente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 1 bis, comma 2, d.lgs. 178/2012 per avere il tribunale riconosciuto l’imputabilità del credito alla procedura anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2013.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, poiché la censura non risultava calibrata sulla ratio decidendi del decreto impugnato. Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sulla rilevanza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato la responsabilità solidale dell’ente per la revoca illegittima dell’incarico.
Il motivo di ricorso, invece, non contestava specificamente l’ambito oggettivo e soggettivo del giudicato, ma prospettava una diversa imputabilità del credito per le voci successive al 31 dicembre 2013, senza considerare che il fatto genetico dell’obbligo risarcitorio era stato individuato nel 2011, in epoca antecedente al riordino. La circostanza che il risarcimento sia stato liquidato con imputazione mensile rappresenta, come chiarito dalla Corte, una mera tecnica di liquidazione del pregiudizio subito dal professionista, la cui revoca illegittima ha determinato un danno unitario destinato ad aumentare nel tempo.
La Suprema Corte ha poi richiamato i principi in materia di limiti oggettivi del giudicato, precisando che esso copre il dedotto e il deducibile in relazione alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità dei soli fatti sopravvenuti. Ha citato, sul punto, Sez. 2, ord. n. 24432 del 2025, nonché Cass. n. 1259 del 2024, Cass. n. 33021 del 2022 e Cass. n. 19113 del 2018.
In applicazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 178/2012, la Corte ha infine osservato che l’evento dannoso è stato accertato come verificatosi antecedentemente al 31 dicembre 2011, risultando irrilevante il momento successivo dell’accertamento giudiziale. Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità del legislatore di riorganizzare l’attività della CRI senza il peso dei debiti pregressi.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, come previsto dall’art. 380 bis, comma 3, c.p.c. e come chiarito dalle Sezioni Unite n. 28540 del 2023 e, da ultimo, dall’ord. n. 29708 del 2025.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.