Inammissibile il ricorso che sollecita un terzo grado di merito: no alla rivalutazione del quadro probatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 18003 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri a una diversa ricostruzione dei fatti di causa o a una rivalutazione del quadro probatorio e delle richieste istruttorie, sollecitando un terzo grado di merito. Il mancato esercizio del potere discrezionale di disporre l’ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di strumento istruttorio residuale che non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte istante.
Il Fatto
La società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali, in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere l’ammissione al passivo di un credito risarcitorio da inadempimento, asseritamente derivante da un furto di merce. Il Tribunale di Potenza confermava l’esclusione del credito, ritenendo generica l’allegazione dell’inadempimento e mancante la prova del nesso di causalità e del danno-conseguenza. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 52 l. fall. e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., contestando la ripartizione dell’onere probatorio e la valutazione delle istanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte, investita della decisione a seguito della richiesta del ricorrente di definizione del giudizio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo la proposta del Presidente coordinatore. I motivi di doglianza, pur formalmente incentrati sulla violazione di legge, sono stati ritenuti volti a ottenere una rivalutazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità.
Richiamando il principio per cui è inammissibile il ricorso che prospetti un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, la Corte ha precisato che tale preclusione opera anche quando il ricorrente alleghi gli atti processuali a sostegno della propria interpretazione, non potendo il giudice di legittimità procedere a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio. La decisione impugnata, basata su congruenti valutazioni in fatto, non è pertanto sindacabile. In particolare, la Corte ha ritenuto che la valutazione di genericità delle prove testimoniali e il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potessero formare oggetto di ricorso per cassazione.
Quanto all’ordine di esibizione, la Corte ne ha ribadito la natura di strumento istruttorio residuale, subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. e all’art. 94 disp. att. c.p.c., utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi e non per colmare le lacune difensive della parte richiedente. Il mancato esercizio di tale potere discrezionale non può quindi essere dedotto come vizio di violazione di norma di diritto
In applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la Corte ha infine condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, atteso che la definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per abuso del processo.
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Nota della Redazione
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