Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 2 n. 18136 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La valutazione sull’opportunità di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche o la sostituzione del consulente d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed il suo motivato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da un proprietario nei confronti del fratello, affinché fosse ordinato lo sgombero di materiale depositato su uno spiazzo e la rimozione di quanto impediva l’esercizio di una servitù di passaggio. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, rigettando la richiesta relativa alla servitù. La Corte d’appello, decidendo sull’impugnazione principale e su quella incidentale, aveva invece accolto la domanda, dichiarando la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del buon padre di famiglia. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano l’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per l’asserita omissione di una motivazione intellegibile in relazione a ogni singolo motivo d’appello. Richiamando l’esegesi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 8038 del 2018, la S.C. ha ribadito che il sindacato di legittimità è circoscritto alle sole ipotesi in cui il vizio attenga all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso della motivazione apparente o perplessa. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esaminato analiticamente i motivi di gravame, senza limitarsi a un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, fornendo al contrario ulteriori precisazioni. Quanto al dedotto quarto motivo di appello, la Corte ha rilevato che questo non risultava dalla sentenza impugnata, che ne riassumeva e ne esaminava solo tre, senza che i ricorrenti ne avessero indicato il contenuto.
La Corte ha poi disatteso il secondo motivo, con il quale si contestava, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mancata rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio. Sul punto, ha precisato che la richiesta era in parte sovrapponibile all’oggetto della consulenza già espletata e per il resto esplorativa. Ha quindi ribadito il principio per cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione sull’opportunità di disporre indagini suppletive o di rinnovare quelle già espletate, citando i precedenti di Cass. n. 2103/2019 e Cass. n. 10849/2007.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., essendo stato il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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