Cessione in blocco ex art. 58 t.u.b.: onere di prova e sussunzione del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 18261 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b., la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso, trattandosi di accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La questione della sussunzione del credito azionato nella categoria dei crediti ceduti, se non affrontata nella sentenza impugnata, deve essere stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, con onere della parte ricorrente di indicare l’atto processuale in cui ciò sia avvenuto, a pena di inammissibilità per novità della censura.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei cointestatari di un conto corrente per il saldo passivo del rapporto. Proposta opposizione, il Tribunale aveva revocato il provvedimento monitorio, condannando una delle parti al pagamento di una somma minore. La società cessionaria del credito, asserendo di aver acquistato il credito in forza di una cessione “in blocco”, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello principale e la perdita di efficacia dell’appello incidentale tardivo. Avverso tale pronuncia la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la controparte ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato aveva formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo le argomentazioni della proposta di definizione, ritenute resistenti ai rilievi critici formulati dalla ricorrente nella memoria.
Quanto al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697 c.c., 58 t.u.b., 4 l. n. 130/1999 e 115 c.p.c., la Corte ha ricordato che l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario solo ove gli elementi comuni alle categorie consentano di individuare i rapporti senza incertezze. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato che il credito deduceva da un saldo di conto corrente e che la cessione ricomprendeva i crediti derivanti da finanziamenti, cui il credito azionato non era riconducibile. La Corte ha altresì escluso che l’apertura di credito in conto corrente potesse essere qualificata come finanziamento, in assenza di prova della sua esistenza.
Inoltre, la questione relativa alla sussumibilità del credito nella categoria delle sofferenze è stata ritenuta inammissibile per novità, non essendo stata sollevata nei gradi di merito e non avendo la ricorrente indicato l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili, in quanto veicolavano questioni estranee al decisum e concernenti valutazioni di merito riservate al giudice di merito. Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile perché investiva questioni assorbite.
La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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