L’omessa pronuncia su un motivo di ricorso integra errore revocatorio solo se manca del tutto la decisione (Cass. civ. Sez. 3 n. 19347 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è esperibile esclusivamente per i vizi di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. L’errore di fatto revocatorio consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, deve essere caratterizzato da evidenza assoluta e immediata rilevabilità dal raffronto tra la pronuncia e gli atti di giudizio ed è inammissibile ove si lamenti una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. La mancata decisione su uno o più motivi di ricorso integra il vizio revocatorio solo quando la pronuncia su di essi sia del tutto mancata; qualora la decisione sia intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune delle argomentazioni difensive, è dedotto non già un errore di fatto revocatorio, bensì un errore di giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Imperia, aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale nei confronti della cessionaria di un credito bancario. Avverso tale pronuncia, i soccombenti avevano proposto ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza della Sezione Terza Civile.
Avverso tale ordinanza, gli stessi soccombenti proponevano ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità dell’atto di citazione in appello per l’assenza di una valida procura alle liti, con conseguente nullità della sentenza di secondo grado e improcedibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito i confini dell’istituto della revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ribadendo che essa è ammissibile solo per i vizi di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e che l’errore di fatto rilevante consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa o valutativa del giudice e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e della decisività.
La Suprema Corte ha precisato che, sebbene sia esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, deve invece escludersi il vizio tutte le volte in cui la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte a sostegno della censura. In tal caso, infatti, è dedotto non già un errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, ma un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, ossia un errore di giudizio non sindacabile in sede di revocazione.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata non solo aveva rappresentato il contenuto del secondo motivo in termini corrispondenti a quelli dedotti, ma lo aveva esaminato congiuntamente al primo motivo e rigettato sulla base di specifiche considerazioni. La Suprema Corte ha pertanto concluso che il dedotto vizio di omessa pronuncia non fosse configurabile, avendo la pronuncia impugnata dato puntuale risposta alla censura.
Le doglianze dei ricorrenti, incentrate sulla carenza motivazionale in ordine al rigetto del secondo motivo, sono state ritenute non riconducibili al paradigma dell’errore revocatorio, in quanto un asserito difetto di argomentazione giustificativa non può integrare, di per sé, il presupposto dell’errore di fatto, tanto più nel caso in cui il giudice dell’impugnazione abbia comunque deciso su tutti i motivi di ricorso. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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