Accertamento ICI su area edificabile: la delibera comunale sui valori esonera l’ente dal motivare e inverte l’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 19511 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’avviso di accertamento che faccia riferimento alla delibera della giunta comunale recante la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva dell’area oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e conoscibile dal contribuente. La predetta determinazione determina l’inversione dell’onere probatorio, sicché grava sul contribuente l’onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante perizia di parte, atti a dimostrare il minor valore dell’area rispetto a quello accertato dall’ente impositore. L’edificabilità di un’area, inoltre, si desume unicamente dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, rilevando solo ai fini della valutazione del valore venale.
Il Fatto
A una società in nome collettivo era stato notificato un avviso di accertamento ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, relativo ad un’area edificabile. L’atto era stato annullato in primo grado, ma la sentenza era stata cassata dalla Corte di legittimità con rinvio, in quanto il giudice d’appello non si era conformato al principio secondo cui l’ente locale, dopo l’annullamento del provvedimento impositivo, avrebbe potuto riproporre l’atto emendato dal vizio (avviso di liquidazione), senza poterne adottare uno diverso (avviso di accertamento).
Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte riteneva legittimo l’atto impugnato, considerando che l’omessa presentazione della dichiarazione ICI nel 2002 aveva legittimato il Comune ad accertare nel quinquennio. Avverso tale sentenza, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, censurando la sentenza per violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e per vizi di motivazione e di omesso esame. Il Comune resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rammentando che il principio di autosufficienza, di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, non traducendosi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti, ove il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e la collocazione nel fascicolo processuale, in linea con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.
Nel merito, ha disatteso i primi tre motivi, affermando che l’ente locale, nell’esercizio del proprio potere impositivo successivo all’annullamento, ha correttamente adottato un provvedimento motivato, che non poteva che configurarsi come ordinario esercizio del potere di accertamento. Ha poi ritenuto infondate le doglianze relative al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, poiché lo stesso richiamava ed allegava le delibere comunali di determinazione delle aliquote e delle aree edificabili, risultando così supportato dai necessari riferimenti normativi e catastali.
Quanto alla contestazione sul valore dell’area, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui le delibere con cui il Comune predetermina i valori venali delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga agli studi di settore, costituendo presunzioni semplici. La loro espressa indicazione nell’atto determina l’inversione dell’onere probatorio, gravando sul contribuente la prova dell’inesattezza del valore. Ha precisato, inoltre, che l’edificabilità di un’area si desume dalla qualificazione del piano regolatore, a nulla rilevando l’assenza di strumenti attuativi, che incide esclusivamente sul valore venale. La mancata ammissione della CTU è stata ritenuta insindacabile, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito.
Infine, ha rigettato il motivo concernente la liquidazione delle spese, richiamando il principio per cui la motivazione è doverosa solo quando il giudice si discosti dai parametri tabellari del D.M. n. 55/2014, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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