Inammissibilità della produzione documentale per mancata ottemperanza all’invito ex art. 32 d.P.R. n. 600/73 (Cass. civ. Sez. 5 n. 19593 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di documenti in giudizio, successiva alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria rimasta inevasa, è inutilizzabile ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/73 e 51 d.P.R. n. 633/72. Tale preclusione consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta ad eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. È consentito superare la preclusione solo se il contribuente alleghi e dimostri che la mancata esibizione è dipesa da cause esterne alla propria sfera di controllo. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente indichi l’atto del giudizio di merito in cui la questione era stata dedotta.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2017, con il quale recuperava a tassazione i costi e disconosceva la detraibilità dell’IVA relative a fatture emesse da due società fornitrici, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti.
La società contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, che respingeva il ricorso. L’appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia era parimenti respinto. I giudici di appello ritenevano inutilizzabile la documentazione prodotta dalla società, atteso che l’invito dell’Ufficio a esibire i documenti era rimasto inevaso e che la tardiva produzione non era supportata dalla prova di cause esterne alla sfera di controllo della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina i tre motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 32 e 51 citati e dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che la questione relativa alla specificità e puntualità dell’invito è nuova, non essendo stata trattata nella sentenza impugnata. In applicazione del principio per cui il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l’atto in cui lo ha fatto, il motivo è dichiarato inammissibile. La stessa conclusione è raggiunta in relazione alla tesi sulla necessità dell’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, anch’essa non dedotta nei gradi di merito.
Quanto alla dedotta inesistenza di una fattura, la Corte la ritiene inammissibile per violazione del principio di specificità del ricorso, nonché volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, è respinto. La Corte condivide la valutazione del Consigliere delegato secondo cui la sentenza impugnata ha una motivazione non apparente, avendo rigettato l’appello sulla base della ragione assorbente dell’inutilizzabilità della documentazione, con precisazione ad abundantiam dell’inidoneità della documentazione tardiva.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di prova della fittizietà delle operazioni, non coglie la ratio decidendi. Il rigetto dell’appello si fonda, infatti, sulla mancata prova dell’esistenza delle operazioni per effetto dell’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, che rende superata ogni questione sulla natura oggettiva o soggettiva delle operazioni ritenute inesistenti.
Il ricorso è, pertanto, rigettato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e delle somme di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., ravvisandosi la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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