Onere probatorio del contribuente sulla data di ricezione della nota di credito analogica (Cass. civ. Sez. 5 n. 19732 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’operazione per la quale è stata emessa fattura venga meno successivamente alla sua registrazione e sia stata emessa nota di credito in modalità analogica, il contribuente, ove vi sia contestazione dell’Amministrazione finanziaria, è tenuto a provare la data di ricezione del documento. Tale prova è necessaria per verificare la tempestività dell’annotazione della variazione, che deve intervenire nel registro delle fatture, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633/1972, entro quindici giorni. L’onere grava sul contribuente in applicazione del principio di prossimità della prova, essendo la comunicazione a lui diretta. L’inventario, ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, mentre le distinte devono essere tenute a disposizione dell’ufficio; in mancanza, il giudice del rinvio deve accertare la sussistenza di tali elementi. Costituisce vizio di omessa pronuncia la mancata statuizione su un’autonoma ripresa fiscale, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria accertava nei confronti della società contribuente l’omessa contabilizzazione di sei note di credito emesse nel 2003 ma registrate solo nel 2004, il recupero a tassazione di rimanenze finali prive dei criteri di valutazione e il disconoscimento di costi per affitti e locazioni e per servizi di consulenza commerciale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva quasi totalmente il ricorso della società, annullando l’avviso di accertamento ad eccezione del recupero di un costo di locazione. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo che l’onere di provare la data di ricezione delle note di credito ricadesse sull’Ufficio e non sulla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, riguardante il riparto dell’onere della prova in relazione all’annotazione delle note di credito. Premesso che le variazioni in diminuzione devono essere annotate entro quindici giorni dalla ricezione del documento, il Collegio ha chiarito che, in caso di contestazione, è il contribuente a dover dimostrare la data di ricezione della nota di credito. Tale soluzione è giustificata dal principio di prossimità della prova, poiché la comunicazione è direttamente destinata al contribuente, il quale è nella condizione di fornire con maggiore facilità tale evidenza.
Con riferimento al secondo motivo, concernente il recupero a tassazione delle rimanenze finali, la Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia, rilevando che la motivazione del giudice di appello non forniva risposta alla contestazione circa la mancata indicazione, in inventario, della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee e del valore attribuito a ciascun gruppo, né chiariva se le distinte fossero state tenute a disposizione dell’ufficio. L’accertamento di tali elementi è demandato al giudice del rinvio.
Il terzo motivo è stato accolto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcuna pronuncia sull’autonoma ripresa relativa al disconoscimento dei costi per servizi di consulenza commerciale, limitandosi a statuire sulla ripresa per affitti e locazioni. Il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente sulla medesima ripresa, è stato assorbito.
Il quinto motivo, concernente l’inerenza dei costi per affitti e locazioni e per consulenza commerciale ex art. 75 TUIR, è stato ritenuto parzialmente fondato. Per i costi di consulenza il profilo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo, mentre per i canoni di locazione la Corte ha rilevato che il giudice di appello non si è confrontato con il profilo di sussunzione, potenzialmente decisivo, relativo alla natura privata del contratto di locazione e alla conseguente mancanza del requisito dell’inerenza. L’accoglimento dei motivi del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale, essendo necessario il riesame del regolamento delle spese di lite in sede di rinvio.
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Nota della Redazione
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