Rigettato il ricorso per fatture false: nessuna pregiudizialità penale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 19770 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra giudizio penale e processo tributario, non può disporsi ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della sentenza penale, ancorché coincidano i fatti esaminati, stante l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra i due processi. L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non anche alle risultanze del processo prima della sua definitività. In tema di prove, grava sul contribuente che contesti la qualificazione di operazioni oggettivamente inesistenti l’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni, onere non assolvibile mediante la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2015, maggiori imposte nei confronti di un contribuente esercente attività di lavori edili, sul presupposto che egli avesse dedotto costi e detratta l’Iva relative a fatture emesse da imprese prive di reale struttura organizzativa, ritenute mere cartiere finalizzate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il contribuente impugnava l’atto deducendo l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la propria buona fede. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e, in sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, escludendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria con il procedimento penale pendente per i medesimi fatti. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio tributario in pendenza del procedimento penale. Ha richiamato il principio consolidato per cui, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non può disporsi la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della sentenza penale, stante l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra i due processi, ribadito dalla recente Corte cost. n. 50 del 2026 con riferimento al regime del “doppio binario pieno“. Ha inoltre precisato che l’autonomia tra i due processi non impedisce al giudice dell’uno di valutare le risultanze dell’altro.
Quanto al secondo motivo, riguardante l’applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, la Corte ha chiarito che la disposizione riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non alle risultanze del processo prima della sua definitività. Ha altresì rilevato che la questione di legittimità costituzionale della disciplina è stata già decisa dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza n. 50/2026.
I motivi terzo e quarto, volti a contestare la qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti e la valutazione degli elementi probatori, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, si contestavano accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, risolvendosi in una richiesta di revisione dei mezzi probatori estranea al giudizio di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..
Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto le censure manifestamente infondate, evidenziando che gli elementi indiziari raccolti dall’Ufficio – quali l’inesistenza delle sedi, l’assenza di struttura organizzativa e la sproporzione tra i costi per materie prime e i ricavi dichiarati, considerata la natura prestazionale dell’attività – erano idonei a trasferire in capo al contribuente l’onere di provare l’esistenza oggettiva delle operazioni. Prova non fornita, essendosi il contribuente limitato a ribadire la propria buona fede e l’avvenuto pagamento delle fatture.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, stante la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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