Sentenza di opposizione allo stato passivo e principio di alternatività IVA-registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 19821 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, opera anche quando l’operazione, pur essendo soggetta al tributo, sia in concreto esente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che la sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo, accertando crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA, deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, in conformità al principio di alternatività, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa al passivo del consorzio in amministrazione straordinaria in via chirografaria, otteneva, all’esito del giudizio di opposizione, il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito. In relazione alla sentenza della corte d’appello, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per l’imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo che il provvedimento avesse riconosciuto diritti a contenuto patrimoniale.
La società impugnava l’avviso, ma la commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, confermava la pretesa erariale. Il giudice d’appello escludeva, in particolare, che potesse trovare applicazione la tassazione in misura fissa, sul rilievo che il decreto di ammissione allo stato passivo non era stato registrato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, ha affermato che la questione relativa alla natura della pronuncia è superata dal principio di alternatività tra imposta di registro e IVA. Il credito vantato dalla società derivava da un contratto di conto corrente, operazione soggetta al campo di applicazione dell’IVA, sebbene esente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ratione temporis.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che il principio di alternatività, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa, opera anche qualora l’operazione soggetta ad IVA sia in realtà esente. Tale conclusione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, con la conseguenza che la decisione che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo deve essere assoggettata all’imposta in misura fissa.
La Corte ha altresì rilevato che l’identica ratio deve ravvisarsi nel caso dell’amministrazione straordinaria, non potendosi distinguere tra le diverse procedure concorsuali. Il provvedimento giurisdizionale che riconosce un credito derivante da operazioni imponibili ai fini IVA soggiace, pertanto, al tributo in misura fissa, essendo la manifestazione di capacità contributiva già colpita dall’IVA.
Tale constatazione è risultata assorbente rispetto alla censura concernente l’eventuale natura non meramente dichiarativa della pronuncia impugnata. La Corte ha, quindi, accolto il ricorso, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato dovuta la sola imposta di registro in misura fissa, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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