Nessun automatismo tra omesso quadro RR e occultamento doloso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19939 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata INPS dai professionisti, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, senza che rilevi la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è configurabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.: la sospensione della prescrizione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale da determinare un’impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento, con puntuale verifica in fatto del coefficiente psicologico del professionista rimessa al giudice di merito. L’avvocato iscritto all’albo che versi solo il contributo integrativo alla Cassa Forense, non conseguendo una posizione previdenziale, è comunque obbligato all’iscrizione alla Gestione separata, senza che la soglia di euro 5.000,00 operi come franchigia per l’attività abituale.
Il Fatto
Un avvocato impugnava l’avviso bonario con cui l’INPS gli intimava il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2005. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, disattendendo l’eccezione di prescrizione e ritenendo fondata la pretesa contributiva. Il giudice territoriale riteneva operante la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., valorizzando l’omessa compilazione del quadro RR, e confermava l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il superamento della soglia reddituale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente i motivi concernenti l’obbligo contributivo, dando continuità all’orientamento secondo cui l’avvocato iscritto all’albo che versi solo il contributo integrativo alla Cassa Forense è comunque tenuto all’iscrizione alla Gestione separata. Il rapporto tra previdenza categoriale e Gestione separata si pone in termini di complementarità e non di alternatività, essendo rilevante solo il versamento suscettibile di costituire una posizione previdenziale. La Corte costituzionale n. 104 del 2022 ha riconosciuto la funzione di chiusura del sistema, nel quadro del principio di universalità delle tutele assicurative.
Quanto alla soglia di euro 5.000,00, la Corte precisa che essa costituisce presupposto per l’iscrizione del lavoratore autonomo occasionale, ma resta irrilevante per l’attività svolta con i caratteri dell’abitualità. La soglia non opera come franchigia per i professionisti iscritti ad albo che esercitino abitualmente, ancorché non esclusivamente, l’attività.
Sulla prescrizione, la Corte ribadisce che il termine decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Quanto alla sospensione, esclude che l’omessa compilazione del quadro RR possa integrare automaticamente l’occultamento doloso: la condotta deve essere intenzionalmente diretta a celare l’esistenza dell’obbligazione, determinando una vera impossibilità di agire del creditore e non una semplice difficoltà di accertamento.
La Corte territoriale aveva invece attribuito rilevanza decisiva al solo dato della mancata compilazione, senza svolgere alcun accertamento in fatto sul coefficiente psicologico del professionista, incorrendo nell’automatismo più volte censurato. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, rigetta il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022 in punto di sanzioni civili.
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Nota della Redazione
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