Omessa impugnazione della statuizione di rigetto e inammissibilità dei motivi sulle sole spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 20217 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese processuali è accessoria rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio ed è funzionalmente servente alla realizzazione della tutela giurisdizionale. Ne consegue che l’omessa impugnazione della statuizione principale di rigetto, a fronte di motivi di ricorso calibrati su ragioni alternative, ne determina il passaggio in giudicato, rendendo irretrattabile il criterio di imputazione delle spese. È pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente la regolazione delle spese, senza investire la decisione di merito da cui essa dipende.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sei intimazioni di pagamento relative a IVA, IRPEF, IRAP e accessori, deducendo la nullità delle cartelle sottese, la nullità delle intimazioni per mancata sottoscrizione, vizi di notifica e di motivazione. Il ricorso era rigettato in primo grado e la sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla illegittimità della condanna alle spese. La ricorrente sosteneva che la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio” avrebbe dovuto comportare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, rendendo illegittima la condanna alle spese statuita dai giudici d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi in quanto strettamente connessi, dichiarandoli inammissibili per carenza di interesse ad agire. Il presupposto della statuizione sulle spese risiede, infatti, nell’applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.: la contribuente, intendendo dolersi della regolazione delle spese, avrebbe dovuto impugnare la statuizione principale che aveva respinto l’appello e non limitarsi a censurare la statuizione accessoria.
La regolamentazione delle spese di lite è stata qualificata come processualmente accessoria alla pronuncia che definisce il giudizio e funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha ricordato che la liquidazione delle spese in favore del vittorioso costituisce il “normale complemento” dell’accoglimento della domanda, pur non trattandosi di una regola assoluta, essendo ampia la discrezionalità del legislatore nel regolamentare le spese di lite.
Tale discrezionalità rende possibile una deroga all’istituto della condanna del soccombente in presenza di elementi che la giustifichino, non essendo la ripetizione delle spese indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale. Nel caso di specie, tuttavia, l’omessa impugnazione della statuizione di rigetto, a fronte di motivi calibrati su ragioni alternative, ne ha comportato il passaggio in giudicato, rendendo irretrattabile il criterio di imputazione delle spese stabilito dal giudice d’appello, ossia quello della soccombenza discendente dall’art. 91 c.p.c.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle controparti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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