La responsabilità dell’allevatore per l’illecito amministrativo e la natura sanante della costituzione tardiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 21436 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito amministrativo previsto dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 158/2006 configura un illecito proprio, la cui responsabilità ricade esclusivamente sul titolare dell’azienda o sul legale rappresentante dell’ente, con esclusione del dipendente o del collaboratore. La notificazione del ricorso per cassazione presso un luogo privo di collegamento con il destinatario è nulla e non inesistente, con la conseguenza che il vizio è sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, anche attraverso la costituzione tardiva della parte intimata. Il ravvedimento operoso non è applicabile alla disciplina in esame, poiché l’illecito si perfeziona al momento della consegna dell’animale al macello senza il rispetto del periodo di sospensione. In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’AUSL gli aveva comminato una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 14, terzo comma, del d.lgs. n. 158/2006, per aver messo in commercio un bovino senza rispettare il periodo di sospensione prescritto in caso di somministrazione di sostanze autorizzate. I veterinari avevano accertato che l’animale, inviato al macello, era risultato positivo ai cortisonici e che la dichiarazione di accompagnamento non indicava i trattamenti effettuati.
La Corte d’appello confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, ritenendo irrilevante la circostanza che la bolla di consegna non recasse la firma del titolare, assente in azienda, ma quella di un suo collaboratore. Il titolare ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non presso lo studio del difensore costituito in grado di appello. Ha precisato che si tratta di notificazione nulla e non inesistente, perché il luogo di esecuzione non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Il vizio risulta sanato con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, in virtù del deposito del controricorso, sia pur tardivo, richiamando le Sezioni Unite n. 14916/2016.
Quanto al primo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, la censura è stata dichiarata inammissibile: la presenza di una doppia conforme di merito preclude, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., la possibilità di far valere tale vizio.
I motivi secondo e terzo, relativi alla violazione degli artt. 3, 5 e 6 della legge n. 689/1981, sono stati trattati congiuntamente e ritenuti infondati. L’illecito di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 158/2006 è stato qualificato come illecito amministrativo proprio: la responsabilità ricade sull’imprenditore, identificato con il titolare dell’azienda, indipendentemente dalla sua presenza al momento della commissione del fatto. Il dipendente o collaboratore non può mai esserne ritenuto responsabile, in conformità al principio espresso da Cass. n. 26616/2018.
La Corte ha escluso la configurabilità del ravvedimento operoso nel caso di specie, non essendo tale istituto previsto dalla disciplina in esame. L’illecito si perfeziona al momento della consegna dell’animale al macello senza il rispetto del periodo di sospensione. L’invio del fax il giorno successivo poteva assumere rilievo solo ai fini della valutazione dell’entità della sanzione, ma non costituiva una causa di non punibilità.
Il quarto motivo, riguardante la mancata ammissione delle istanze istruttorie in appello, è stato parimenti ritenuto infondato. Pur riconoscendo che nel rito del lavoro il giudice può acquisire nuovi elementi di prova ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ. quando emerga una “pista probatoria” qualificata, la Corte ha rilevato che le prove richieste erano volte ad accertare fatti irrilevanti, atteso che il prelievo del fegato per le analisi era già stato eseguito al momento della telefonata al macello.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.