Esclusione dall’elenco dei revisori dei conti per collocamento in quiescenza e compatibilità con il diritto unionale (Cass. civ. Sez. 1 n. 22964 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione dall’elenco degli idonei alla nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti, prevista per il lavoratore autonomo o dipendente, pubblico o privato, collocato in quiescenza, si interpreta nel senso che essa ricomprende qualsiasi tipo di pensione, senza che rilevi la diversa natura dell’attività professionale svolta rispetto a quella cui si riferisce il trattamento pensionistico. Tale disciplina di incompatibilità non introduce una discriminazione diretta o indiretta fondata su fattori protetti dalla Direttiva 2000/78/CE, né incide sulle condizioni di accesso al lavoro in senso rilevante ai fini della normativa europea. La stessa non viola gli artt. 3, 35 e 97 Cost., risolvendosi in una regola fondata su criteri oggettivi e funzionali, diretta ad assicurare indipendenza e imparzialità nell’esercizio di funzioni pubbliche, in coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione.
Il Fatto
Un professionista impugnava il provvedimento di esclusione dall’elenco degli idonei alla nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2021/2024. La Commissione incaricata dell’istruttoria aveva ravvisato la causa di esclusione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), della legge regionale della Valle d’Aosta n. 14/2021, avendo il candidato dichiarato di non essere collocato in quiescenza, pur avendo indicato nel curriculum di essere pensionato.
Il Tribunale di Aosta, adito dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR, rigettava la domanda. La Corte di appello di Torino confermava la decisione, ritenendo la scelta del legislatore regionale non ingiustificata e superiore al vaglio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto unionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. La censura relativa all’interpretazione del termine “quiescenza” è stata ritenuta una mera critica alla ricostruzione operata dal giudice di appello, priva dell’indicazione di specifici parametri interpretativi violati. Il ricorrente contrapponeva una propria valutazione basata sulla situazione personale e professionale, ma la norma regionale, nel suo tenore letterale, attribuisce alla causa di esclusione una portata generale, senza distinzioni.
Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale e alla violazione della Direttiva 2000/78/CE, la Corte ha chiarito che la disciplina sulle cause di esclusione per gli incarichi di revisione si colloca al di fuori della nozione di rapporto di lavoro considerata dalla normativa europea. La Direttiva tutela la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, ambito che non include la disciplina delle incompatibilità relative a incarichi pubblici come quello di revisore dei conti, per il quale è prevista un’indennità in ragione della natura pubblicistica dell’incarico.
La disposizione regionale non determina alcuna discriminazione, diretta o indiretta, basata su fattori protetti, né incide sulle condizioni di accesso al lavoro. Essa si configura come una regola di incompatibilità ispirata a criteri oggettivi e funzionali, volta a garantire indipendenza e imparzialità nell’esercizio di funzioni pubbliche, in coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione. Il terzo motivo, concernente la mancata compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile per genericità.
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Nota della Redazione
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