Inammissibile il ricorso per genericità dei motivi e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 346 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una specifica correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il giudice di legittimità non può inoltre sindacare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia esente da evidenti illogicità, non essendo necessario che questi prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 27/11/2024, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di ricettazione. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione. Con i primi due, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.. Con il terzo motivo, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che i primi due motivi di ricorso erano da ritenere generici e, pertanto, non specifici. La mancanza di specificità, dalla quale deriva l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume infatti dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nel caso di specie, i motivi riproponevano le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Quanto al terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ne ha escluso la consentibilità in sede di legittimità, ritenendolo manifestamente infondato in presenza di una motivazione priva di evidenti illogicità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo disattesi tutti gli altri da tale valutazione.
Nella specie, l’onere argomentativo della Corte territoriale è stato considerato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il giudice di merito aveva infatti rilevato come non fosse emerso alcun elemento positivamente valutabile in favore dell’imputato, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza né alla risalenza nel tempo del precedente penale, né alla giovane età riferibile al momento della commissione del fatto.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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