Revoca nulla osta non automatica se straniero ha altro lavoro (TAR Campania n. 3536 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di buona fede del cittadino straniero e di dimostrata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con datore diverso, in costanza di nulla osta efficace, si configura una condizione soggettiva meritevole di tutela. L’amministrazione non può revocare il nulla osta in modo automatico e meccanicistico, addebitando al lavoratore le mancanze del datore originario. Il principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza impongono un bilanciamento degli interessi, valorizzando il positivo inserimento dello straniero nel mercato del lavoro regolare. Il provvedimento di revoca che ometta tale valutazione è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e del relativo visto di ingresso. Non riuscendo a contattare il datore di lavoro originario, ha reperito altra occupazione, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle pulizie.
Poiché la Prefettura non dava seguito all’istanza di appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Nelle more, l’amministrazione ha avviato il procedimento di revoca, poi concluso con il provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti. In sede cautelare il collegio ha accolto l’istanza del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduttivo avverso il silenzio è dichiarato improcedibile, perché l’amministrazione ha medio tempore adottato il provvedimento di revoca, che ha assunto rilievo assorbente. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti.
Il TAR richiama la giurisprudenza della stessa Sezione e del Consiglio di Stato, secondo cui la buona fede dello straniero e la dimostrazione di aver trovato altro lavoro, in costanza di nulla osta efficace, integrano una posizione soggettiva tutelabile in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
La carenza documentale del datore originario non può essere imputata al lavoratore. Il collegio valorizza il positivo inserimento dello straniero nella vita economica e sociale, quale interesse che l’amministrazione è tenuta a considerare.
Nel caso concreto, la Prefettura ha applicato la revoca in modo automatico, senza valutare che il ricorrente aveva reperito altro datore e lo aveva comunicato in sede procedimentale, così omettendo il dovuto bilanciamento degli interessi.
Il provvedimento è quindi annullato. Le spese sono compensate per le peculiari connotazioni della controversia; l’istanza di patrocinio a spese dello Stato è respinta per mancato deposito della documentazione richiesta.
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Nota della Redazione
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