Diffamazione in memoria difensiva esente ex art 598 cp e unitarietà strategia (Cass. pen. Sez. V n. 22233 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro l’onore, le espressioni offensive contenute nella memoria difensiva depositata dall’incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare forense vanno valutate unitariamente e sono scriminate dall’art. 598, primo comma, cod. pen. quando risultano indirizzate a contestare in radice l’attendibilità dell’esponente, assumendo rilevanza funzionale per la definizione del procedimento, a prescindere dalla verità di quanto affermato e salvo che si traducano in affermazioni gratuitamente ingiuriose o di immediata natura calunniosa. La violazione del diritto di replica spettante al difensore della parte civile, non espressamente sanzionata dall’art. 523, quarto comma, cod. proc. pen., non integra alcuna causa di nullità in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Trento aveva condannato l’imputato per il delitto di diffamazione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. Il Tribunale di Trento, in sede di appello, ha riformato la decisione assolvendo l’imputato con la formula per non essere punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento e la parte civile. Il primo ha lamentato violazione di legge e motivazione apparente, per non avere il giudice di appello spiegato il nesso tra le circostanze riferite nella memoria difensiva e l’oggetto del procedimento disciplinare. La parte civile ha dedotto la violazione del diritto di replica negatole all’udienza conclusiva del giudizio di secondo grado e l’erronea applicazione dell’esimente a offese non riconducibili ai temi del procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo della parte civile, la Suprema Corte riconosce che il diritto di replica spetta, ai sensi dell’art. 523, quarto comma, cod. proc. pen., anche al difensore della parte civile, non solo al pubblico ministero. Tuttavia, poiché l’art. 523, quinto comma, cod. proc. pen. sanziona con la nullità solo la violazione del diritto dell’imputato e del suo difensore di avere la parola per ultimi, in applicazione del principio di tassatività delle nullità la lesione del diritto di replica della parte civile non è causa di nullità.
La giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. III n. 364 del 2019, Sez. III n. 35457 del 2010, Sez. V n. 2641 del 2015) ha chiarito che anche la nullità per violazione del diritto di replica dell’imputato è relativa, dovendo essere eccepita immediatamente. Dal verbale di udienza non risulta alcuna eccezione tempestiva, essendo stata formulata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione: l’eccezione è dunque tardiva.
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti contestano l’applicazione dell’art. 598 cod. pen., che prevede la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative quando concernono l’oggetto della causa o del ricorso. La Corte ribadisce che l’esimente trova applicazione nel giudizio disciplinare instaurato presso il Consiglio dell’Ordine forense (Sez. V n. 39486 del 2018) e costituisce applicazione estensiva del principio dell’art. 51 cod. pen., riconducibile all’art. 24 Cost. Essa non richiede che le offese abbiano un contenuto di verità, ma esige che concernano l’oggetto della controversia in modo diretto e immediato e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi.
Il giudice di appello ha correttamente distinto le offese contenute in un esposto da quelle contenute in una memoria difensiva, poiché solo le seconde sono scriminate, come chiarito da Sez. V n. 41624 del 2025. Nel procedimento disciplinare l’attendibilità dell’esponente assume rilievo centrale, potendo la decisione fondarsi sulle sue sole dichiarazioni se ritenute credibili (Consiglio Nazionale Forense n. 112 del 2024). Ne consegue che le affermazioni della memoria vanno valutate unitariamente, essendo tutte dirette a contestare in radice l’attendibilità dell’esponente e non risultando la motivazione apparente.
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Nota della Redazione
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