Continuazione in executivis: verifica concreta del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 24084 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È necessario, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suddetti quando i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. In sede di legittimità è precluso il riesame degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, per il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, rispettivamente emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca e dal Tribunale di Udine. Il Tribunale rigettava l’istanza.
Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che il giudice avesse ammesso l’omogeneità delle condotte e che la distanza cronologica e geografica fra i reati non costituisse dato risolutivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige, anche in executivis, un’accertata verifica di concreti indicatori. Non basta l’omogeneità delle violazioni se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.
Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato aveva fatto buon governo di tale principio. Il Tribunale aveva escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando l’ampio dato cronologico, le differenti località di commissione dei reati, le diverse modalità operative e la cesura costituita da una sentenza di condanna definitiva a pena sospesa intervenuta fra i fatti.
Il ricorrente aveva contrapposto una diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte ha ricordato il principio, espresso dalla Sez. VI n. 5465 del 2020, per cui in cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili.
All’inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi.
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Nota della Redazione
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