Interrogatorio preventivo e ricerche dell’indagato: sindacato solo su manifesta illogicità (Cass. pen. Sez. II n. 25450 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla ritualità delle ricerche dell’indagato ai fini dell’interrogatorio preventivo, disciplinato dall’art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen., integra un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove non manifestamente illogico o contraddittorio. La mancata conoscenza, da parte del giudice per le indagini preliminari, di ulteriori indicazioni di dimora dedotte soltanto davanti al tribunale del riesame giustifica la sufficienza delle ricerche esperite. Sono inammissibili i motivi che sollecitano una rivalutazione degli elementi indizianti o delle esigenze cautelari, dovendo il controllo di logicità restare interno al provvedimento impugnato. Il requisito di attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva. Il braccialetto elettronico costituisce mera modalità esecutiva della custodia domiciliare.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe in danno di persone anziane e a taluni reati fine. Il tribunale del riesame, con ordinanza del 27 gennaio 2026, confermava il provvedimento genetico.
Entrambi gli indagati proponevano ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza: l’omesso espletamento di adeguate ricerche in vista dell’interrogatorio preventivo; la carenza e illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della scelta della misura più afflittiva. I ricorsi vengono trattati congiuntamente perché involgono le medesime questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla novella introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha interpolato l’art. 291 cod. proc. pen. con il comma 1-quater, rendendo obbligatorio l’interrogatorio preventivo prima dell’applicazione della misura, salve le eccezioni connesse alle esigenze cautelari. La questione concreta riguarda però il comma 1-sexies, ossia la notifica all’indagato dell’invito a sottoporsi all’atto.
Su questo punto il Collegio osserva che la verifica della rituale esecuzione del procedimento notificatorio si concreta in un giudizio di fatto, non sindacabile in legittimità se non manifestamente illogico o contraddittorio, richiamando Sez. IV n. 3643/2026. Il tribunale del riesame ha ritenuto sufficienti le ricerche svolte, evidenziando che gli indagati non erano stati reperiti agli indirizzi anagrafici e del DAP e che, per uno di essi, le ricerche erano state estese ad altri luoghi risultanti da procedimenti penali.
Quanto agli ulteriori indirizzi indicati nei ricorsi, la Corte rileva che gli stessi ricorrenti ammettono di averli dedotti e documentati soltanto davanti al tribunale del riesame. Ne deriva che il giudice per le indagini preliminari non ne era a conoscenza e che, quindi, ha del tutto ragionevolmente ritenuto inutili ulteriori accertamenti. La Corte esclude, inoltre, la pertinenza dei precedenti richiamati dalle difese, privi di corrispondenza testuale e di sezione di provenienza.
I secondi motivi sono dichiarati generici: la critica all’interpretazione delle conversazioni intercettate non individua alcun brano specifico né chiarisce il senso del dissenso. I terzi motivi sollecitano una preclusa rivalutazione del merito cautelare. Il Collegio ricorda che il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridiche e dell’assenza di manifesta illogicità, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, sent. n. 313 del 1990.
Con riferimento al pericolo di recidiva, la Corte ribadisce che l’attualità richiesta dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma richiede una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative, desumibile dalle modalità dei fatti e dalla personalità del soggetto. Infine, i rilievi sul braccialetto elettronico non superano il vaglio: la prescrizione non configura un nuovo tipo di misura, ma una mera modalità esecutiva della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari così eseguiti. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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