Irregolarità del conto giudiziale e addebito per ammanco all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 167 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nel ricevimento del danaro, ai sensi dell’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924. Ove il conto giudiziale non contenga tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e non risulti la prescritta tenuta del giornale di cassa, sussiste irregolarità formale della gestione. L’impossibilità di ricostruire giacenze e duplicati, unita all’omessa indicazione dei motivi di annullamento dei documenti, integra ulteriore profilo di opacità. In presenza di estrapolazione dei dati dal gestionale informatico, dall’estratto conto del tesoriere e dal mastro, la differenza tra l’importo riscosso e quello versato all’ente locale è addebitata all’agente, salvo documentata giustificazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un’agente contabile di un ente locale, addetta alla riscossione dei proventi per fitti di fabbricati per l’esercizio 2016. Il conto originario, cumulativo di gestioni eterogenee, era stato oggetto di separata iscrizione a ruolo disposta con una precedente sentenza della stessa Sezione, al fine di ricostruire le singole gestioni. Aperto il conto relativo alla gestione in esame, il magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l’irregolarità e l’addebito di euro 436,83.
L’agente contabile si è costituita contestando le conclusioni del magistrato designato e chiedendo il discarico. All’udienza la difesa ha insistito per la regolarità del conto; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e l’addebito. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide le conclusioni della relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, oltre alle ragioni già indicate nella precedente sentenza della Sezione in tema di eterogenea e cumulativa rappresentazione delle gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. Riguardo alla giacenza iniziale e finale, l’ente locale non ha documentato il numero di carte in giacenza all’inizio e alla fine dell’esercizio.
La Corte richiama l’art. 194, secondo comma, del r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nel ricevimento del danaro. Sul punto rileva che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa: il responsabile del servizio finanziario ha attestato che, in attesa dell’informatizzazione, il giornale non viene redatto. È richiamato anche l’art. 19 del regolamento sul servizio economale, che impone all’economo la costante tenuta dei registri, e l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità, che onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati.
Quanto alle ricevute di riscossione mancanti, l’amministrazione ha attestato che non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto tale profilo la gestione non è ritenuta irregolare. Permangono invece ulteriori profili di opacità, imputabili alla mancata indicazione dei motivi di annullamento di alcuni documenti e alla dicitura incomprendibile riportata per altri, oltre che ai dati relativi a giacenze e duplicati.
Il collegio ritiene pertanto di addebitare all’agente contabile l’importo di euro 436,83. Dalla estrapolazione dei dati dal gestionale informatico in uso nell’esercizio di riferimento, dal bollettario del tesoriere e dal mastro risulta la differenza tra l’importo effettivamente riscosso e quello versato all’ente locale, pari a tale somma, per la quale l’agente non ha fornito alcuna documentata giustificazione. L’agente è condannato al pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., liquidate come da nota segretariale.
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Nota della Redazione
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