Conto giudiziale inammissibile per incassi POS indicati come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 130 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico della gestione, indicando separatamente le somme riscosse e i versamenti in tesoreria. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria del modello 21 costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale, poiché priva il conto dell’elemento essenziale che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva l’inammissibilità del conto e l’impossibilità di incardinare il giudizio di conto. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione: la completezza del rendiconto è requisito imprescindibile del sindacato sulla gestione delle risorse pubbliche. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2021, quale riscossitore interno dei diritti di segreteria dell’ufficio tecnico. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha prospettato al Collegio che il conto risultava non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS.
Il contabile si è costituito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che difetterebbe il maneggio di denaro pubblico. Ha aggiunto che le irregolarità attengono a profili meramente formali, che la gestione è pienamente ricostruibile tramite le scritture dell’ente e che non risultano ammanchi né danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per il riscossitore (modello 21). In quest’ultimo devono essere indicati le generalità dell’agente, il periodo della gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica annotazione del numero di quietanza e dell’importo, i versamenti in tesoreria.
Il conto deve dunque offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La distinta e corretta rappresentazione di questi due aggregati incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla nozione di maneggio di denaro il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, che la intende in senso ampio, comprendendovi tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Nel caso concreto, la sezione dei versamenti in tesoreria contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato come rendiconto idoneo a incardinare il giudizio. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile, sicché il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio. Il Collegio dichiara quindi il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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