Interruzione della prescrizione erariale estesa ai coobbligati solidali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 58 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione revoca il finanziamento pubblico indebitamente percepito e ne ingiunge la restituzione costituiscono validi atti di costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c., idonei a interrompere la prescrizione del credito erariale, non essendo richiesta l’identità di petitum e causa petendi tra l’azione restitutoria e quella risarcitoria giuscontabile. L’art. 2945, comma 2, c.c. attribuisce all’atto introduttivo del giudizio efficacia interruttiva permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza. Ai sensi dell’art. 1301 c.c., gli effetti dell’interruzione si estendono ai coobbligati solidali, individuati in forza dell’art. 2055 c.c. in tutti i soggetti cui sia imputabile il medesimo fatto dannoso, anche se il giudizio sia stato instaurato contro uno solo di essi.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha convenuto in giudizio tre soggetti, amministratori e soci di cooperative sociali beneficiarie di due finanziamenti pubblici, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di € 111.019,42 per indebita percezione e sviamento di fondi destinati a progetti formativi e di inserimento di lavoratori disabili.
Accertata in sede penale la falsità della documentazione di rendicontazione, la Provincia aveva revocato i contributi e ne aveva ingiunto la restituzione alla società beneficiaria, poi cancellata dal registro delle imprese. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda erariale per intervenuta prescrizione, escludendo efficacia interruttiva sia alla costituzione di parte civile della Regione, sia agli atti di revoca e ingiunzione per difetto di coincidenza oggettiva e soggettiva con l’azione giuscontabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile dopo la legge n. 1/2026, che ha novellato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 e che, per espressa previsione, si applica ai giudizi pendenti. La decorrenza della prescrizione dal fatto dannoso, indipendentemente dalla conoscenza del danno, non altera la regola dell’occultamento doloso, che il legislatore circoscrive alla condotta attiva o alla violazione di obblighi di comunicazione, in continuità con la giurisprudenza contabile richiamata.
Sul piano oggettivo, la Corte supera la ricostruzione del primo giudice. La costituzione in mora è mero atto giuridico di natura ricettizia, i cui effetti discendono direttamente dalla legge e non richiedono formule solenni, essendo sufficiente la chiara manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del credito. Non serve identità tra le azioni esperite, perché l’interruzione è vicenda del diritto di credito, non della successiva azione giudiziale: gli atti della Provincia hanno ad oggetto il medesimo finanziamento e gli identici importi poi richiesti in sede erariale, e l’azione della Procura ha matrice sostanzialmente restitutoria.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte rileva che la Provincia ha legittimamente agito verso l’ente beneficiario. Tuttavia i convenuti in sede erariale, legati da immedesimazione organica con la società, sono autori delle condotte dolose che hanno generato l’obbligo restitutorio. L’obbligazione solidale non sorge con la sentenza di condanna, ma dal momento della commissione dell’illecito erariale, ai sensi dell’art. 1173 c.c.; l’unicità del fatto dannoso va riferita al danneggiato e opera anche in presenza di titoli di responsabilità diversi.
Gli effetti degli atti interruttivi, destinati formalmente alla sola società, si estendono dunque agli appellati per effetto dell’art. 1301 c.c. L’ingiunzione, seguita dalla costituzione nel giudizio di opposizione, produce l’efficacia interruttiva permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La disciplina dell’art. 1310 c.c., letta con l’art. 2945 c.c., comporta che l’azione giudiziaria interrompa la prescrizione anche verso il condebitore rimasto estraneo. La notifica dell’invito a dedurre nel maggio 2020 risulta pertanto tempestiva. L’appello è accolto, con annullamento della sentenza gravata e rimessione degli atti al primo giudice ex art. 199, comma 2, c.g.c.
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Nota della Redazione
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