Insussistenza colpa grave responsabile tecnico per mancata esecuzione determina di spesa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 38 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il responsabile dell’area tecnico-manutentiva di un ente locale che, alla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, adotti senza indugio la determinazione di impegno e liquidazione della spesa non risponde del maggior onere derivante dal tardivo pagamento. L’individuazione del capitolo di bilancio e l’attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, e art. 153 TUEL, competono infatti al responsabile del servizio finanziario, il quale risponde del visto di regolarità contabile che rende esecutivo l’atto. La mancata esecuzione della determina non è imputabile all’autore se il servizio finanziario non gli abbia formalmente comunicato l’illegittimità dell’imputazione e non ne abbia richiesto l’annullamento in autotutela. Il potere riduttivo e la parziarietà dell’addebito presuppongono l’accertamento della colpa grave, che resta escluso quando il coinvolgimento causale del convenuto è limitato a un arco temporale circoscritto e caratterizzato da condotte diligenti.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il responsabile dell’area tecnico-manutentiva di un Comune, contestandogli un danno erariale di euro 16.742,03, pari alla differenza tra la somma impegnata con una determinazione del dicembre 2018 e quella poi riconosciuta e pagata a contenzioso concluso. La pretesa nasce dal tardivo pagamento di fatture per fornitura di energia elettrica, cedute a una banca, per le quali l’ente aveva subito un decreto ingiuntivo e, in seguito, un giudizio di ottemperanza.
Secondo l’ipotesi attorea, il convenuto, dopo aver adottato la determina di impegno, era rimasto inerte per oltre cinque mesi: non aveva sollecitato l’emissione del mandato, non aveva annullato in autotutela l’atto affetto da erronea imputazione della spesa e non aveva promosso il riconoscimento del debito fuori bilancio. La difesa ha sostenuto che il capitolo di spesa era stato individuato dal servizio finanziario, che nessuna comunicazione formale era stata inoltrata all’assistito e che il termine per l’emissione del mandato era ancora in corso al momento del suo collocamento in aspettativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla cronologia della vicenda e rileva che il convenuto ha ricevuto le funzioni gestionali solo nel dicembre 2017, quando il mancato pagamento delle fatture risaliva già al 2015 e la prima diffida era intervenuta nel novembre 2016. Il decreto ingiuntivo era stato concesso nell’ottobre 2017, prima che egli assumesse l’incarico. In questo contesto la sua estraneità ai fatti anteriori è evidente.
Quanto all’attività successiva, il Collegio sottolinea che il convenuto, una volta assunte le funzioni, non è rimasto inerte: ha dapprima tentato di concordare con il creditore un piano di rientro e poi, nello stesso giorno della notifica del titolo esecutivo, ha adottato la determinazione di impegno e liquidazione, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della responsabile dell’area finanziaria.
Sulla mancata esecuzione di tale determina, la Corte ricostruisce il riparto di competenze delineato dal TUEL e dal regolamento comunale di contabilità. Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica dello stato degli impegni e alle attestazioni di copertura; nel parere di regolarità contabile è compresa la verifica della esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio. L’atto era quindi inficiato proprio nell’indicazione di competenza di altro ufficio, e l’annullamento in autotutela non era configurabile in assenza di una comunicazione formale del servizio finanziario.
La Sezione valorizza le risultanze istruttorie: nessuna evidenza delle interlocuzioni informali asserite dalla Procura, mancata segnalazione ai successori del convenuto, impegno di spesa mantenuto nei riaccertamenti dei residui e nei rendiconti senza osservazioni, attestazione della stessa responsabile finanziaria che menziona il debito senza rilevarne l’erronea imputazione. Nemmeno la Procura ha certezza della illegittimità del capitolo di spesa.
Infine, il coinvolgimento causale del convenuto è limitato a circa cinque mesi su un arco di svariati anni; fino al 31 maggio 2019 nessun ulteriore atto esecutivo era stato notificato all’ente e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 non era ancora scaduto. Il proscioglimento nel merito comporta la liquidazione delle spese legali a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.