Conto giudiziale regolare nonostante l’uso anomalo del fondo economale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 6 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la regolarità della gestione e il conseguente discarico degli agenti contabili non sono esclusi dalla mancanza dei caratteri di imprevidevolezza, urgenza e occasionalità delle spese sostenute mediante il fondo economale, quando queste siano analiticamente rendicontate, risultino utili all’ente e siano prive di ammanchi. Il giudice contabile può dichiarare regolare il conto anche in assenza di una distinta rendicontazione per ciascun agente, ove il livello di specificità delle annotazioni consenta comunque l’imputazione dei singoli fatti di gestione a chi li ha posti in essere. L’inosservanza dell’obbligo di compilazione di un autonomo conto da parte del subagente non è di per sé ostativa all’approvazione, se costui ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da due agenti contabili — un titolare e la sua sostituta — economi di una Regione, relativo alla gestione delle minute spese di una struttura periferica del genio civile per l’esercizio 2016. Il conto, depositato nel marzo 2020, veniva reso in ottemperanza a una precedente pronuncia della Sezione, che ne aveva ordinato la ricompilazione.
Il magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, rilevava taluni profili critici: l’assenza di un autonomo conto da parte della subagente, l’effettuazione di spese continuative o comunque programmabili e la restituzione dell’anticipazione non utilizzata oltre la chiusura dell’esercizio. In considerazione dell’assenza di ammanchi, tuttavia, concludeva per la regolarità del conto e per il discarico degli agenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la struttura del conto, composto da quattro prospetti — di sintesi e analitici, per movimenti e per tipologia di spesa — e verificatisi i documenti di approvazione e parifica richiesti dall’art. 139 c.g.c., nonché la relazione dell’organo di controllo interno.
L’esame delle tipologie di spesa conferma che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta per le esigenze di funzionamento dell’ufficio e che la rendicontazione è conforme alla delibera regionale di autorizzazione e ai relativi modelli, richiamata l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13.09.2002. Il conto di sintesi espone anticipazioni per euro 72.762,66, cui corrispondono pagamenti per euro 72.726,66, con quadratura sostanziale assicurata dal riversamento finale in Tesoreria.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00. La Corte rileva che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’agente principale, ma anche in via ordinaria dalla subagente, circostanza che avrebbe imposto la compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione, anche ai fini dell’esatta individuazione delle rispettive responsabilità.
Tale rilievo non risulta però ostativo: il livello di specificità del conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, ha consentito di verificare l’ammissibilità delle spese e di imputare i singoli fatti gestori a chi li ha posti in essere, mentre la subagente ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Quanto alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza e occasionalità che, secondo un consolidato e unitario orientamento della giurisprudenza contabile, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale, il Collegio, considerato che esse sono connotate da utilità per l’ente, le ritiene non ostative all’approvazione. In assenza di ammanchi, dichiara il conto regolare, discarica gli agenti e, non essendovi condanna, non provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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