Danno da concorrenza escluso se costo proroghe non supera quello della gara (Corte dei Conti Sez. II App. n. 5 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per il danno da c.d. “mancato risparmio” conseguente alla reiterata proroga di un contratto pubblico scaduto, il pregiudizio è configurabile solo se sia provato, con elementi prognostici robusti, che l’Amministrazione avrebbe conseguito condizioni economiche più favorevoli accedendo solertemente a un nuovo affidamento. A tal fine il costo storico del servizio prorogato e il valore della gara assunta come termine di confronto devono essere omogenei, in particolare con riguardo al trattamento dell’IVA, e il termine di paragone deve essere attendibile. Non integra il requisito di certezza e concretezza del danno il raffronto con un’aggiudicazione successivamente annullata dal Giudice amministrativo, perché i dati su cui poggia il calcolo (base d’asta, tipologie e quantità dei servizi, ribasso) restano ipotetici.
Il Fatto
La vicenda riguarda il contratto stipulato dalla Regione Basilicata nel 2010 per soluzioni e servizi di contact center e supporto ai processi di innovazione. Alla scadenza, avvenuta nel marzo 2015, l’Ente dispose sedici proroghe, protraendo il rapporto fino al maggio 2021, prima che la gara bandita fosse definitivamente aggiudicata.
La Procura regionale convenne in giudizio i dirigenti regionali, distinguendo tra chi aveva approntato le procedure di selezione, ripetutamente censurate dal Giudice amministrativo, e chi aveva disposto le proroghe. Il danno erariale fu quantificato in € 2.692.741,14, come differenza tra gli importi pagati con il ribasso del contratto scaduto e quelli che sarebbero derivati applicando il maggior ribasso dell’aggiudicazione del dicembre 2016. Il primo giudice, con la sentenza n. 71/2024, rigettò la domanda per difetto di prova del danno, rilevando che il costo medio mensile del servizio prorogato era inferiore a quello della gara successiva. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da uno degli appellati per asserita violazione dell’art. 190 c.g.c. L’atto d’appello, osserva la Corte, contiene una chiara individuazione delle questioni contestate e delle ragioni dell’erroneità della decisione: la parte volitiva è affiancata da una parte argomentativa che confuta le ragioni del primo giudice.
Nel merito, la Corte riconosce che il prolungamento oltre la scadenza di un contratto è indicatore significativo di un’anomalia organizzativa o gestoria, idonea a fondare una possibile responsabilità amministrativa. Il profilo decisivo resta però quello della consistenza del danno: occorre provare che l’assetto derivante dal nuovo affidamento sarebbe stato meno oneroso di quello prodotto dalla proroga.
Tale prova manca nel caso concreto. La prospettazione attorea pone in relazione un costo storico con un dato ipotetico, perché riferito a una procedura concorsuale annullata il 14 novembre 2017 in esito al contenzioso amministrativo e sostituita da una nuova gara, esitata con l’ingresso del nuovo operatore solo nel 2023. Accanto a fattori certi entrano così nel calcolo dati inattendibili: base d’asta, tipologie e quantità dei servizi, ribasso.
La Corte aggiunge un ulteriore e autonomo rilievo: i valori dei costi sostenuti per le proroghe sono comprensivi dell’IVA, mentre quelli dell’aggiudicazione sono al netto. Depurando il costo storico dall’imposta, il confronto tra il ribasso del contratto scaduto e il ribasso differenziale non evidenzia un costo complessivo superiore a quello che sarebbe stato sostenuto applicando le condizioni dell’aggiudicazione del 2016. Viene meno, quindi, la stessa omogeneità dei fattori posti a confronto.
Ne consegue l’inattendibilità della conclusione secondo cui l’Amministrazione avrebbe potuto fruire di un significativo risparmio. Poiché il supposto risparmio esprime anche la misura del pregiudizio, difetta la prova di un danno erariale certo e concreto, elemento costitutivo della fattispecie. L’appello è rigettato e le ulteriori questioni restano assorbite. Le spese del grado sono liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c. a carico della Regione, nella misura di € 4.000,00 e € 3.000,00 secondo il titolo di evocazione in giudizio.
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Nota della Redazione
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