Responsabilità erariale per indebita percezione di incentivi PNRR all’export (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 179 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rendicontazione di prestazioni inesistenti, documentata mediante fatture emesse da società riconducibile al medesimo amministratore del beneficiario, integra la revoca totale del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a fondo perduto concessi a valere sul Fondo rotativo gestito da SIMEST S.p.A. e costituisce danno erariale per l’intero importo erogato e non restituito. La responsabilità amministrativo-contabile è configurabile a titolo di dolo e, in via solidale, in capo alla società beneficiaria e al suo legale rappresentante che abbia concentrato nel medesimo soggetto il ruolo di erogatore e di controllore della prestazione. Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico rileva la condotta consapevole di chi attesta falsamente l’esecuzione di forniture mai realizzate, sviando le risorse pubbliche dalla loro destinazione vincolata.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente il commercio all’ingrosso di carne fresca e congelata, rappresentata dal medesimo amministratore unico, ha presentato in data 07.02.2022 domanda a SIMEST S.p.A. per ottenere un finanziamento di euro 300.000,00 — di cui 120.000,00 a fondo perduto e 180.000,00 a tasso agevolato — finalizzato alla creazione di una piattaforma di commercio on line per la commercializzazione dei prodotti all’estero. Il Comitato Agevolazioni ha deliberato l’ammissione e la società ha successivamente sottoscritto il contratto di finanziamento, incassando con valuta 21.06.2022 un anticipo di euro 150.000,00.
A consuntivazione, la società ha rendicontato spese per euro 122.100,00. Le verifiche della Guardia di Finanza sulle sette fatture prodotte per l’attività promozionale, pari a euro 110.100,00, hanno rivelato che esse erano state emesse da altra società, facente capo al medesimo amministratore e con identità di sede legale e amministrativa. La Procura regionale ha pertanto citato in giudizio la società e il suo amministratore, chiedendone la condanna per indebita percezione degli incentivi previsti dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni con la L. n. 156/2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la rituale notifica, ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, c.p.c. e dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. Tale declaratoria ha natura di mero accertamento della situazione processuale e non incide sulla qualità di parti, acquisita con la notifica dell’atto di citazione.
Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro normativo di riferimento: il Fondo rotativo 394/81, attribuito a SIMEST S.p.A., è inserito tra gli strumenti del PNRR e l’art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021 ha istituito la Sezione Prestiti e la Sezione Contributi per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI all’estero. Le condizioni di accesso, rendicontazione e revoca sono disciplinate dalla circolare operativa n. 2/PNRR/394/2021, il cui paragrafo 6.2, lettera b) prevede la revoca totale in caso di documentazione incompleta o irregolare, con obbligo di restituzione del finanziamento e dell’intero cofinanziamento.
Il Collegio rileva che il medesimo soggetto ha ricoperto il ruolo di dominus di entrambe le compagini societarie, concentrando in sé la veste di erogatore della prestazione e di controllore della stessa. Il collaboratore esterno incaricato dell’attività promozionale è risultato privo di titolo di studio ed esperienza, retribuito con euro 10.307,83 a fronte di prestazioni fatturate per euro 100.100,00: una sproporzione che, unita all’assenza di documentazione comprovante i pagamenti e di alcun report sull’attività svolta, conferma la natura fittizia delle forniture. La circostanza che la società fatturante abbia variato il proprio oggetto sociale appena due giorni prima della richiesta di preventivo, con introduzione di attività consone al progetto finanziato, rafforza il quadro indiziario.
Non sussistono pertanto elementi probatori atti a comprovare l’effettivo svolgimento delle prestazioni rendicontate. Al contrario, emergono plurimi elementi precisi e concordanti nel senso della dolosa rappresentazione di prestazioni inesistenti. Né vale a escludere l’illecito la rinuncia al finanziamento intervenuta dopo l’avvio del controllo della Guardia di Finanza e la revoca totale deliberata dal Comitato, poiché quanto percepito non è stato restituito. La Corte accoglie integralmente la domanda, condannando in solido la società e il suo legale rappresentante al pagamento di euro 150.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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