Fondi europei percepiti con contratti d’affitto falsi: sussiste il danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 290 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità erariale la percezione di aiuti comunitari accordati nell’ambito della Politica Agricola Comune allorché il beneficiario abbia dichiarato la conduzione di superfici agricole in forza di contratti di affitto di fondo rustico materialmente o ideologicamente falsi. La presentazione della domanda unica di pagamento inserisce ipso facto il privato nel procedimento amministrativo eurounitario e instaura con l’organismo pagatore quella relazione di servizio che radica la giurisdizione contabile. Nel sistema dei pagamenti disaccoppiati, l’art. 1782/2003 e il Reg. Ce n. 73/2009 subordinano il titolo all’effettiva disponibilità della superficie ammissibile. La condotta mendacea, provata dal disconoscimento delle firme e dalla loro apposizione dopo il decesso del dante causa, determina il nesso causale con il danno e impone la restituzione integrale del contributo indebito, con rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La procura regionale ha convenuto in giudizio l’odierna convenuta per rispondere dell’indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dall’organismo pagatore regionale, per complessivi euro 72.742,02. La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, dalla quale era emerso che la convenuta, titolare di un’azienda agricola, per le campagne 2011 e 2012 aveva presentato domande uniche di pagamento dichiarando la disponibilità di terreni in realtà mai condotti.
Le indagini avevano accertato che il titolo di conduzione relativo a un fondo riportava la sottoscrizione del proprietario, deceduto oltre tre anni prima della data del contratto, e che i contratti relativi ad altre particelle recavano firme disconosciute dai proprietari, i quali avevano dichiarato di non avere mai conosciuto la convenuta. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato in via preliminare la contumacia della convenuta, evocata in causa con notificazione dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione perfezionatasi rispettivamente il 05.11.2024 e il 16.06.2025. Nel merito ha ritenuto la domanda dell’attore fondata e meritevole di integrale accoglimento, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.
Quanto alla giurisdizione contabile, la Corte ha osservato che la destinataria di risorse pubbliche a seguito della presentazione delle domande di pagamento si è inserita ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria. Per consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, tale inserimento integra quella relazione di servizio funzionale idonea a radicare la giurisdizione nei casi di oggettiva percezione di denaro pubblico.
Nel sistema dei pagamenti disaccoppiati, ricorda la Sezione, il contributo non è più rapportato alla coltura praticata ma ai titoli e, dunque, ai terreni posseduti. Ogni titolo è riferito a una determinata superficie ammissibile: il produttore, in sede di domanda unica, deve garantire l’utilizzo di una corrispondente superficie attraverso la conduzione di particelle a coltura eleggibile. La superficie dichiarata deve essere a disposizione del beneficiario quale proprietario, conduttore o titolare di altro diritto reale o di godimento.
La Corte ha poi valorato il corredo probatorio. Il contratto d’affitto prodotto per un fondo riportava la firma del proprietario in data successiva al di lui decesso. Quanto agli altri terreni, i titolari del diritto dominicale hanno disconosciuto la firma apposta in calce al contratto e hanno aggiunto di non avere mai conosciuto la convenuta. La condotta mendacea, sotto il profilo materiale e ideologico, ha così cagionato il nesso causale con il danno, avendo la convenuta ottenuto un contributo cui non aveva titolo.
La Sezione ha pertanto condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell’organismo pagatore, della somma di euro 72.742,02, con rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all’effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell’erario.
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Nota della Redazione
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