Conto tesoreria parziale improcedibile se privo di consolidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 237 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del tesoriere di un ente pubblico che si limiti a rappresentare una gestione soltanto parziale del servizio di tesoreria è inidoneo, sotto il profilo sostanziale, a esporre i risultati complessivi della gestione dell’agente contabile, come impone l’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Il principio di unicità del conto desumibile dall’art. 192 r.d. n. 827/1924 esige che il deposito di eventuali sub conti avvenga a corredo di un conto consolidato, non già in forma frazionata e isolata. Ove il conto depositato consista in un mero sottoconto, privo del consolidamento dei restanti sub conti, il giudizio di conto è improcedibile. Ne deriva l’obbligo per l’agente contabile di presentare un conto giudiziale consolidato, comprensivo di tutti i sub conti distinti per ciascun presidio, munito dell’attestazione di parifica e corredato della relazione dell’organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. giust. cont.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria svolta dalla banca tesoriera in favore dell’ente regionale per l’edilizia pubblica, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. Il conto giudiziale era stato depositato dalla banca, parificato dal dirigente dell’ente e trasmesso alla Corte con l’applicativo informatico. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva prospettato al Collegio una serie di criticità: il ritardo nel deposito, l’utilizzo di un modello privo di alcune indicazioni, il disallineamento tra il saldo di cassa indicato nel conto e quello risultante dal bilancio consuntivo dell’ente, l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno, la mancata evidenziazione delle somme vincolate.
Il nucleo della questione preliminare riguarda la natura del documento depositato. Dalla documentazione emerge che il tesoriere gestiva il servizio tramite undici sottoconti, distinti per i singoli presidi e direzioni dell’ente, e che il conto in esame corrisponde a un solo sub conto, riferito alla gestione del trattamento di fine servizio del personale. La banca si è costituita chiedendo il discarico, sostenendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi e che il disallineamento sarebbe dipeso dall’omessa trasmissione di tre sub conti da parte dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la problematica della procedibilità del giudizio. Il magistrato istruttore aveva prospettato che il conto riguardava una gestione soltanto parziale del servizio di tesoreria, in violazione del principio di unicità del conto. La prospettazione è ritenuta fondata.
La Corte richiama l’art. 192 r.d. n. 827/1924, che impone ai contabili di rendere il conto giudiziale e di unirlo a corredo di quello del contabile principale. La ratio della norma risiede nell’esigenza che il conto rappresenti, dal punto di vista sostanziale, i risultati complessivi della gestione. Ove sussistano agenti secondari, questi devono redigere appositi sub conti da allegare al conto dell’agente principale, così da documentare la gestione unitaria e non frazionata.
Nel caso di specie, pur non ricorrendo la coesistenza di agenti principali e secondari, il conto concerne una gestione soltanto parziale e coincide con un unico sub conto. Il suo deposito, non allegato a un conto consolidato, non consente il raffronto analitico tra i dati del tesoriere e quelli desumibili dalla restante documentazione. Esso si pone in contrasto con il principio di unicità del conto, con la normativa interna dell’ente e con la convenzione di tesoreria, che prevede un conto ordinario consolidato, sia pur articolato in sottoconti.
Il Collegio ritiene non idonei a superare la criticità i richiami alla prassi della Banca d’Italia e alle indicazioni del Ministero dell’economia in ordine all’ammissibilità del frazionamento in sottoconti. Non si controverte, infatti, sulla possibilità di redigere sub conti, ma sulla circostanza che non sia stato compilato e depositato un unico conto consolidato comprensivo dei vari sottoconti. La stessa difesa del tesoriere, in udienza, ha ammesso che l’agente contabile è in grado di redigere per il 2018 un conto consolidato.
Ne consegue che il sub conto è inidoneo, sotto il profilo sostanziale, a rappresentare i risultati della gestione complessiva, come disposto dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, con obbligo per l’agente contabile di presentare, entro il 31.12.2025, un conto giudiziale consolidato, munito di parifica e corredato della relazione dell’organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non si provvede sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
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Nota della Redazione
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