Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 263 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale a carico dell’agente contabile quando la gestione oggetto del conto non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese in ragione del tipo di pronuncia adottato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto è stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente, in relazione alla natura dei beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, consistente in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La verifica del Collegio non si arresta tuttavia alla qualificazione formale del rendiconto, ma investe il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
Il passaggio decisivo è rappresentato dall’accertamento che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Su questo punto la Corte richiama la conformità della conclusione della Procura regionale alla giurisprudenza contabile, citando in particolare la pronuncia di questa stessa Sezione n. 217/2018, nonché le decisioni della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.
Da tale orientamento consolidato deriva il principio per cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La relativa domanda di giudizio è pertanto priva del suo presupposto e il giudizio in epigrafe è improcedibile.
All’improcedibilità consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non liquida le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
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Nota della Redazione
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