Consegnatario di beni mobili comunali con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 217 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia in senso tecnico, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo sussiste soltanto per il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da acquisizioni in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Ne consegue che, in assenza dei presupposti normativi, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2014. Il magistrato istruttore, con relazione, ha deferito il conto all’esame del Collegio, rilevando l’insussistenza degli elementi per una proposta di dichiarazione di regolarità e di discarico.
Il conto risulta depositato con ampio ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla disciplina di settore e corredato dalla determinazione di parifica generale dei conti. Il consegnatario ha depositato memoria, dando atto che per i beni affidati, destinati al normale uso degli uffici assegnati, non era configurabile un debito di custodia e non era quindi dovuta la redazione del conto giudiziale, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La stessa regola è ribadita dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente la resa del conto per i consegnatari con debito di vigilanza, mentre gli artt. 11 e 23 la richiedono per i consegnatari titolari di un debito di custodia.
Il Collegio distingue quindi le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La differenza tra le due fattispecie è di tipo quantitativo e funzionale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa va riferita non all’esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, e configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a conto. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei connessi movimenti di carico e scarico.
Nel caso esaminato, i beni indicati nell’elenco inventariale erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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