Consegnatari di beni immobili esclusi dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 227 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. La nozione di consegnatario per debito di custodia, cui corrisponde l’obbligo del rendiconto, presuppone una gestione di cassa o di magazzino, con presa in carico e scarico di beni mobili, esistenze iniziali e rimanenze finali, e un conseguente obbligo restitutorio in natura o per equivalente. Tale gestione è incompatibile con l’amministrazione di beni immobili, rispetto ai quali il consegnatario assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza. Ne discende l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato relatore per i conti del Comune di omissis, il quale chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso dall’agente, consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione emergeva che il conto riporta l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.
Il magistrato istruttore concludeva nel senso che, in presenza di beni per i quali l’agente abbia solo debito di vigilanza, all’atto presentato come conto non possa riconoscersi tale natura, con richiesta di declaratoria di improcedibilità. La Procura Regionale, con conclusioni depositate in data 08.10.2025, aderiva chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore richiamava il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concordava.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e all’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento, che impongono la consegna dei beni mobili mediante inventario e il rendiconto secondo specie, qualità, categoria e valore.
Il Collegio valorizza poi l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, riservando ai soli secondi, ai sensi degli artt. 11 e 23, l’obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, e la giurisprudenza contabile secondo cui le divergenze lessicali tra il T.U.E.L. e la contabilità di Stato non autorizzano nozioni distinte.
Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se la gestione riguardi beni mobili o immobili, il Giudice ne offre un’interpretazione sistematica, coerente con la perimetrazione discendente dalla disciplina statale e con l’uniformità del giudizio di conto regolato dal d.lgs. n. 174/2016. Il consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze e rimanenze e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni ed è quindi incompatibile con la gestione di immobili, come ribadito dalle pronunce Sez. Trentino Alto Adige n. 39/2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Abruzzo n. 102/2015 e Sez. Abruzzo n. 17/2017.
Nel caso concreto, dall’esame del conto emerge una generale elencazione di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, idonei a fondare un debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. L’assenza di costituzione e la pronuncia in rito escludono la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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