Rito abbreviato contabile definito con integrale pagamento e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 199 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale della somma offerta ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., verificato il rispetto del termine perentorio assegnato, integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato dinanzi alla Corte dei conti. Ne consegue la declaratoria che nulla è più dovuto dalla convenuta per il titolo dedotto in giudizio. La natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte che ha concorso a realizzarlo, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La convenuta, già amministratrice e legale rappresentante di una ditta individuale, è stata citata dalla Procura regionale davanti alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte per l’inadempimento degli obblighi connessi a un finanziamento regionale e la conseguente definitiva revoca del medesimo. La parte pubblica chiedeva la condanna al pagamento, in favore della società finanziaria e per essa della Regione, della somma complessiva di euro 23.674,72, oltre accessori, invocando la mancata integrale restituzione del finanziamento agevolato di euro 29.988,00 e lo sviamento dei contributi dalla finalità pubblicistica.
Costituitasi contestando la fondatezza della domanda, la convenuta ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 3.600,00, pari a circa il quindici per cento della richiesta risarcitoria. Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole. Con decreto presidenziale n. 16/2025 veniva disposto il pagamento della somma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al collegio riguarda l’individuazione dei presupposti per la definizione del giudizio contabile mediante il rito abbreviato, quando la parte abbia offerto e versato una somma inferiore alla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura.
Il percorso argomentativo muove dall’accertamento di fatto: l’interessata ha prodotto, per il tramite del difensore, nel rispetto dei termini perentori assegnati, la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento della somma complessiva, incassata dall’amministrazione beneficiaria con corrispondente ordinativo di incasso. La regolarità dell’operazione è stata verificata con l’adesione del Pubblico Ministero in camera di consiglio. Il pagamento è stato eseguito da un terzo e la Corte non ha ravvisato in ciò alcun ostacolo alla configurabilità della fattispecie, essendo decisiva l’integrale estinzione dell’obbligazione verso il beneficiario.
Su queste basi il collegio afferma che sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando a conforto Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018. L’istituto opera dunque come meccanismo di deflazione del contenzioso, subordinato non alla piena adesione della Procura alla quantificazione offerta, ma al pagamento effettivo e tempestivo della somma che il decreto presidenziale ha reso esigibile.
Quanto alle spese, la Corte valorizza la natura deflattiva del rito e il contegno processuale della convenuta, che ha concorso a realizzarla, e dispone l’integrale compensazione. La pronuncia definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta per il titolo dedotto, chiudendo il procedimento senza ulteriori statuizioni patrimoniali.
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Nota della Redazione
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